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Antitrust e pratiche collusive “involontarie”

ANTITRUST E PRATICHE COLLUSIVE “INVOLONTARIE”: COSA NON DIRE IN CHAT, EMAIL, GRUPPI WHATSAPP DI SETTORE

Avv. Chiara Biagini

Lo scambio di informazioni tra imprese concorrenti rappresenta uno dei rischi antitrust più sottovalutati, sebbene rappresenti uno degli elementi più insidiosi sul piano dell’Antitrust perché si colloca esattamente a metà tra le interazioni fisiologiche tipiche della vita economica e condotte che possono, anche senza intenzione, produrre effetti di coordinamento sul mercato. Accade spesso che operatori dello stesso settore, specialmente nell’ambito di quelli caratterizzati da relazioni consolidate, si incontrino in contesti formali o informali — riunioni associative, fiere, gruppi di messaggistica o semplici conversazioni di lavoro — e si confrontino su temi che, seppur in modo spontaneo, possono assumere rilievo anticoncorrenziale. Questi contesti, apparentemente innocui, possono dunque trasformarsi in un rischio quando finiscono per veicolare informazioni che riducono l’incertezza competitiva. È proprio l’incertezza, infatti, a costituire la condizione essenziale affinché ciascuna impresa agisca in modo autonomo e indipendente rispetto ai propri concorrenti.

 

La normativa Antitrust considera infatti lo scambio di informazioni sensibili come una forma potenziale di coordinamento. L’articolo 101 del TFUE e l’articolo 102 della legge 287/1990 vietano accordi, decisioni e pratiche concordate che possano alterare il normale gioco della concorrenza, incluse le condotte di scambio informativo tra concorrenti. Attraverso lo scambio, magari involontario di informazioni, un’impresa può essere in grado di prevedere le iniziative dei concorrenti e, di conseguenza, diventa più semplice adeguarsi e meno necessario competere in modo vigoroso sul mercato. Per questo motivo, qualsiasi comunicazione che riguardi elementi commerciali futuri, come prezzi, sconti, strategie di vendita, politiche di approvvigionamento, intenzioni di partecipazione a gare o progetti di investimento, è considerata particolarmente rischiosa. Il diritto antitrust considera particolarmente critico lo scambio di informazioni che riguardino elementi strategici e futuri dell’attività commerciale: prezzi in via di definizione, condizioni di vendita non ancora pubbliche, strategie promozionali, decisioni di partecipare o meno ad appalti, valutazioni sugli approvvigionamenti, progetti di investimento o eventuali modifiche nella copertura territoriale possono influenzare in modo significativo il comportamento dei concorrenti. La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ha più volte chiarito che non è necessario un accordo esplicito, né la dimostrazione di un cambiamento effettivo nei comportamenti di mercato: è sufficiente la possibilità che l’informazione condivisa consenta un qualche allineamento e così anche un accenno superficiale o una battuta pronunciata con leggerezza possono essere interpretati come un segnale capace di orientare le decisioni altrui.

 

I rischi si annidano soprattutto nei contesti in cui l’informalità confonde la percezione delle regole. Le chat di settore, gli incontri occasionali nelle fiere e le conversazioni tra persone che si conoscono da anni possono far dimenticare che anche questi scambi, se raccolti dalle autorità durante un’indagine, assumono il valore di vere e proprie prove. Lo stesso vale per le riunioni delle associazioni di categoria, contesti utili e necessari che, tuttavia, richiedono disciplina e attenzione nella gestione degli argomenti trattati. Le autorità nazionali, come l’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), e quelle europee sanzionano con fermezza queste situazioni quando idonee a ostacolare la concorrenza.

 

 

Non mancano, naturalmente, ambiti di discussione totalmente legittimi: lo scambio di dati storici e aggregati, l’analisi di tendenze generali del mercato, le informazioni tratte da fonti pubbliche, le discussioni su aspetti tecnologici, regolatori o organizzativi che non incidono sulla libertà delle decisioni commerciali rientrano tra le attività ammesse e spesso necessarie per il buon funzionamento del settore. La distinzione non si basa tanto sulla natura del contesto, quanto sulla capacità dell’informazione di influenzare le scelte future dei concorrenti. Questo principio è ripreso anche nelle Linee Guida della Commissione Europea sugli accordi orizzontali, che specificano quando la condivisione di dati è lecita e quando può invece produrre effetti restrittivi.

 

Prevenire i rischi richiede consapevolezza e cautela, in quanto una comunicazione imprudente, formulata in modo ambiguo o una confidenza fatta senza riflettere, può essere sufficiente a esporre l’impresa a contestazioni antitrust. Per questo risulta utile sviluppare una cultura interna che renda responsabili tutti coloro che hanno contatti con la concorrenza, sensibilizzandoli a riconoscere le situazioni a rischio e ad adottare comportamenti adeguati. La formazione regolare del personale commerciale, la definizione di regole chiare per la partecipazione a riunioni esterne e l’abitudine a interrompere cortesemente qualsiasi conversazione che stia scivolando verso temi sensibili permettono di ridurre in modo significativo l’esposizione dell’impresa.

 

La tutela del corretto funzionamento del mercato e la prevenzione delle condotte anticoncorrenziali non sono semplicemente un obbligo imposto dalla legge, ma anche un fattore di stabilità per le imprese che operano con trasparenza e autonomia. In un clima economico in cui la collaborazione tra operatori è spesso necessaria per affrontare sfide complesse, distinguerla con precisione da comportamenti che possono minare la concorrenza è un requisito fondamentale per agire con sicurezza e preservare la credibilità dell’intero settore.

 

Il presente articolo non intende fornire un parere legale e, per l’effetto, non può essere considerato sostitutivo di una consulenza legale specifica.

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