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Approvato in Senato il DDL sull’Intelligenza Artificiale

APPROVATO IN SENATO IL DDL SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Avv. Silvia Borrini

Negli ultimi giorni del mese scorso, è stato approvato dal Senato il disegno di legge delega sull’Intelligenza artificiale dal titolo “Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale” (di seguito, “DDL”) e che si pone come obiettivo quello di “operare un bilanciamento tra opportunità e rischi, prevedendo norme di principio e disposizioni di settore che, da un lato promuovano l’utilizzo delle nuove tecnologie per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della coesione sociale e, dall’altro, forniscano soluzioni per la gestione del rischio fondan-te su una visione antropocentrica”.


Il testo approvato in Senato si compone di 26 articoli: dopo una prima parte (Capo I) dedicata a principi e finalità, si passa alle disposizioni di settore (Capo II) come l’uso dell’IA in ambito sanitario, in materia di lavoro, nella pubblica amministrazione e nell’attività giudiziaria; una parte (Capo III) dedicata alla strategia nazionale, Autorità nazionali e azioni di promozione; un’altra dedicata al tema della tutela del diritto di autore (Capo IV) e, infine, troviamo le disposizioni penali (Capo V) e quelle finanziarie (Capo VI).


Tra le novità di maggior interesse per il settore legale vanno certamente considerati i limiti di utilizzo dell’AI per le professioni intellettuali, le modifiche al codice di procedura civile (con l’esclusione della competenza del giudice di pace per le cause relative alla AI), le modifiche al co-dice penale e nuove norme a tutela del diritto di autore.


Più in generale, il DDL scorre diversi settori disciplinando l’uso dell’intelligenza artificiale in ciascuno di essi e dunque, ad esempio, sanità e tutela delle disabilità (articolo 7); ricerca e sperimentazione scientifica (articolo 8); fascicolo sanitario elettronico (articolo 9); lavoro (articolo 10); etc..


Ad occuparsi delle professioni intellettuali è l’articolo 12 che prevede, al comma 1, che “L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è consentito esclusivamente per esercitare attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera”.


Al comma 2, invece, viene precisato che “Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista so-no comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, sem-plice ed esaustivo”.


L’articolo 14 limita gli ambiti a cui applicare l’intelligenza artificiale al settore dell’amministrazione giudiziaria prevedendo un “esclusivamente” e cioè: l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario oltre alla ricerca giurisprudenziale e dottrinale. La disciplina specifica è demandata al Ministero della giustizia ovvero agli altri organi competenti per le giurisdizioni non ordinarie. Restano riservate al magistrato le attività di (a) interpretazione della legge (b) la valutazione dei fatti e delle prove, nonché (c) l’adozione dei provvedimenti.


La Relazione tecnica al DDL spiega che “Tale disciplina è in linea con il regolamento approvato dal Parlamento europeo il 13 marzo 2024 (AI ACT) e non ancora in vigore, ove sono stati classificati ad alto rischio i sistemi di IA destinati all’amministrazione della giustizia considerandosi il loro impatto potenzialmente significativo sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulle libertà individuali nonché sul diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo”.


All’articolo successivo viene prevista la modifica all’articolo 9 del codice di procedura civile mediante l’introduzione tra le materie di esclusiva competenza del tribunale, quelle che “hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale”, escludendo dunque implicita-mente la competenza del giudice di pace.


Il DDL prevede (all’articolo 22) anche una delega al governo per l’adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di cui al DDL, degli opportuni decreti legislativi per l’adeguamento della normativa italiana al regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’intelligenza artificiale (AI ACT), prevedendo tra l’altro la designazione delle autorità nazionali competenti, di percorsi di formazione e alfabetizzazione per la corretta applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale anche con specifico riferimento agli ordini professionali, nonché all’interno dei curricoli scolastici e universali.


Il Capo IV tratta della tutela degli utenti e del diritto di autore. Di particolare rilievo è l’articolo 24 tramite il quale vengono apportate modifiche alla legge n. 633 del 1941 con riguardo alle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. In particolare, si precisa che anche le opere crea-te con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale sono protette dal diritto d’autore “purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore”.


Le modifiche al codice penale sono contenute nell’articolo 25, dove si trovano alcune norme precettive riguardanti: l’introduzione di una circostanza aggravante comune, qualora il reato sia commesso mediante sistemi di intelligenza artificiale; l’introduzione del nuovo reato di illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale; l’inserimento nel codice penale e in alcune leggi di settore di circostanze aggravanti ad effetto speciale legate all’impiego di sistemi di intelligenza artificiale nella commissione del fatto.


Il prossimo passo sarà l’approvazione del testo da parte della Camera che potrebbe tenere conto, per gli eventuali emendamenti, anche del parere circostanziato c(2024)7814 reso dalla Commissione Europea sul testo (originario) giudicandolo eccessivamente restrittivo.

 

Il presente articolo non intende fornire un parere legale e, per l’effetto, non può essere considerato sostitutivo di una consulenza legale specifica

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