IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: EFFICACIA, DIGITALIZZAZIONE E AUTO-ESECUTIVITÀ
Avv. Giulia Cavalli
Torniamo ancora una volta a parlare di appalti pubblici ricordando che, in conformità con quanto disposto all’art. 229 del nuovo testo, il nuovo Codice dei Contratti è divenuto efficace a tutti gli effetti il 1° luglio 2023.
Il testo previgente, contenuto nel D. Lgs. 50/2016, è ufficialmente abrogato e, per l’effetto, tutte le sue previsioni vengono sostituite dalle nuove disposizioni introdotte con il D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78.
Tuttavia, è meglio non affrettarsi a mandare in pensione il “vecchio codice”.
Come già anticipato in un precedente articolo, infatti, vi sono una serie di circostanze in cui le norme del D. Lgs. 50/2016 continueranno a trovare applicazione.
A prevederlo è proprio il secondo comma dell’art. 226 del nuovo Codice dei Contratti, secondo cui continueranno ad applicarsi le disposizioni del D. Lgs. 50/2016 per tutti i procedimenti in corso al momento in cui il D. Lgs. 36/2023 ha acquistato efficacia.
Ma cosa si intende nello specifico per “procedimenti in corso”?
Per semplicità ribadiamo nuovamente quanto previsto dal nuovo Codice dei Contratti, così da eliminare eventuali dubbi che potessero sorgere in merito.
A norma del sopra richiamato secondo comma dell’art. 226, per procedimenti in corso si intendono:
a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi di indizione della procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice ha acquistato efficacia;
b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice ha acquistato efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;
c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice ha acquistato efficacia;
d) per le procedure di accordo bonario (di cui agli articoli 210 e 211), di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice ha acquistato efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.
Quanto precisato più sopra in merito all’efficacia del nuovo Codice dei Contratti non vale, invece, per quanto attiene alla digitalizzazione.
Con il nuovo testo è stata, infatti, prevista una disciplina organica e compatta finalizzata incentivare e velocizzare il processo di digitalizzazione negli appalti pubblici.
La Parte II del Libro I del nuovo Codice dei Contratti introduce, con gli articoli dal 19 al 36, la “Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti” che, precisa l’art. 21, si articola di norma in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.
In linea con gli obiettivi programmatici del PNRR, il nuovo Codice dei Contratti mira a raggiungere il predetto obiettivo per tutte le fasi sopra elencate attraverso la realizzazione di un “Ecosistema di approvvigionamento digitale (e-procurement)”.
Si tratta di un insieme di piattaforme e di servizi digitali infrastrutturali necessari per la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici oltre che di approvvigionamento digitale per le stazioni appaltanti.
Trattandosi – tuttavia – di un’innovazione di rilevante portata per tutti gli operatori del settore, sia a livello di modifiche normative che da un punto di vista prettamente organizzativo, la maggior parte delle disposizioni di cui alla Parte II del Libro I diventeranno operative in via differita, a partire – se tutto andrà bene – dal 1° gennaio 2024.
Rileviamo, da ultimo, quanto precisato dal Consiglio di Stato nella relazione di accompagnamento al codice in merito al carattere di auto-esecutività del nuovo Codice dei Contratti.
In un’ottica di semplificazione e deregolamentazione, infatti, il governo ha voluto concentrare i propri sforzi sull’elaborazione di un documento che fosse completo e non necessitasse di ulteriori regolamenti o atti per rendere pienamente efficace le proprie previsioni.
Allo scopo, in calce ai 229 articoli sono stati introdotti 38 allegati che, complessivamente, ricomprendono l’intera normativa riguardante i contratti pubblici, semplificando notevolmente sia la consultazione sia il metodo con cui, in futuro, potranno essere apportate eventuali modifiche.