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Il nuovo paradigma autorizzativo dei Data Center

IL NUOVO PARADIGMA AUTORIZZATIVO DEI DATA CENTER: INFRASTRUTTURE STRATEGICHE TRA SEMPLIFICAZIONE E SFIDE APPLICATIVE

Dott. Riccardo Mathis 

Il panorama digitale nazionale sta vivendo una trasformazione profonda, segnata dal superamento di un lungo vuoto normativo che, sino a oggi, aveva delegato l’autorizzazione dei data center alla discrezionalità urbanistico-edilizia dei singoli enti locali. L’introduzione dell’articolo 8 del Decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 (cosiddetto DL Bollette), convertito con modificazioni dalla Legge 14 aprile 2026, n. 49, sancisce per la prima volta il ruolo di queste strutture quali infrastrutture strategiche per la competitività del Paese, delineando una disciplina organica per la loro integrazione nel sistema elettrico. Si ritiene che tale intervento, poggiando sulle definizioni europee fornite dal Regolamento Delegato (UE) 2024/1364 — che distingue puntualmente tra centri dati aziendali, in co-ubicazione e in co-hosting — miri a fornire certezza giuridica a un settore caratterizzato da un’elevata intensità di capitale e da tempi di esecuzione critici.

 

Il fulcro della riforma risiede nell’istituzione di un procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione o all’ampliamento dei centri dati e delle relative reti di connessione. L’autorizzazione, rilasciata dall’autorità competente per l’AIA (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica o Regione), viene adottata tramite il modulo della conferenza di servizi decisoria semplificata ex artt. 14-bis e ss. della Legge 241/1990. Accogliendo le istanze degli operatori e dei giuristi, il testo definitivo della legge ha espressamente incluso nell’autorizzazione unica la verifica di conformità urbanistica ai piani comunali. Tale integrazione risulta di fondamentale importanza: la coerenza rispetto ai piani locali non è più un presupposto preliminare esterno, ma diviene parte integrante dell’istruttoria unica, semplificando drasticamente il percorso per i proponenti.

 

Sotto il profilo dei tempi, sebbene il legislatore abbia previsto una durata massima dell’iter pari a dieci mesi — prorogabile di ulteriori tre solo in circostanze eccezionali — si osserva come tale termine sembri configurarsi, allo stato, come ordinatorio, non essendo assistito da poteri sostitutivi o sanzioni specifiche in caso di superamento. 

 

Resta inoltre il nodo della decorrenza, che scatta solo dopo la verifica di completezza documentale, fase che nella prassi amministrativa può rivelarsi non priva di incertezze temporali. Per i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la disciplina conferma comunque significative misure acceleratorie, prevedendo il dimezzamento dei termini procedurali e la perentorietà del termine di novanta giorni per presentare l’istanza di VIA qualora se ne ravvisi la necessità a seguito di screening. Il ritardo del richiedente equivale a rinuncia e comporta l’archiviazione del procedimento, fatta salva la facoltà di ripresentare una nuova istanza.

 

L’istanza deve oggi includere ogni parere — paesaggistico, culturale, idrico o atmosferico — oltre al già citato vaglio urbanistico, garantendo un approccio realmente omnicomprensivo. Un ulteriore profilo di interesse riguarda l’assenza di norme transitorie specifiche, circostanza che, in virtù del principio del tempus regit actum, suggerisce l’applicabilità delle nuove semplificazioni anche alle procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge. In conclusione, l’orientamento attuale indica una chiara volontà di equiparare i data center alle opere di pubblica utilità. Per le imprese e gli investitori, la nuova architettura del procedimento unico rappresenta una garanzia di efficienza, ma la natura dei termini e la complessità documentale rendono il presidio legale un asset strategico per governare correttamente ogni fase dell’investimento.

 

Il presente articolo non intende fornire un parere legale e, per l’effetto, non può essere considerato sostitutivo di una consulenza legale specifica.

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