IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI: È EFFETTIVAMENTE OPERATIVO?
Avv. Silvia Borrini
I nostri lettori più affezionati si ricorderanno di certo che abbiamo trattato dell’argomento nell’articolo del 9 giugno 2022, in ragione dell’entrata in vigore del decreto sopra richiamato, emanato dal MEF di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE, ora Ministero delle Imprese e Made in Italy, e quindi di seguito “MIMIT”) e dalla rubrica “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust” (di seguito, il “Provvedimento”).
Come ci eravamo detti, il Provvedimento ha come finalità quella di prevenire e contrastare l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e aggiunge un tassello importante alla normativa in tema di antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007).
Ripassiamo assieme alcune nozioni utili, rimandando al nostro precedente articolo per ogni approfondimento ulteriore. Si parla, innanzitutto, di “titolarità effettiva” quando ci si riferisce (a) nel caso delle società di capitali, alla/e persona/e fisica/che cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta; (b) qualora si tratti di persone giuridiche private, ai fondatori, i beneficiari, i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. Spetta agli amministratori delle società di capitali e, nelle persone giuridiche private, al fondatore (ove in vita) oppure ai soggetti a cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione, comunicare i dati e le informazioni.
Si era detto, altresì, che il Provvedimento disciplinava già i successivi passaggi pratici-attuativi e le relative tempistiche; l’iter sarebbe terminato con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del provvedimento del MIMIT attestante l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. Da quel momento sarebbero “scattati” gli obblighi e, in caso di violazione, le relative sanzioni.
Ebbene, lo scorso 20 aprile è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto del 12/04/2023 con cui il MIMIT ha approvato le “specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d’impresa”, necessarie per trasmette i dati dei titolari effettivi al registro delle imprese (secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 5 del Provvedimento).
Ma, nel corso del 2023, sono stati pubblicati altri due decreti attuativi. Segnatamente:
1. il decreto del MIMT del 16 marzo 2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28-06-2023) e relativo allegato che definiscono i modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva;
2. il decreto del MIMIT, in concerto con il MEF, del 20 aprile 2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28/06/2023) che definisce gli importi dei diritti di segreteria da corrispondere per le pratiche e gli output sulla titolarità effettiva.
Va detto che anche il disciplinare tecnico predisposto dal gestore InfoCamere Scpa per conto del titolare del trattamento è stato sottoposto alla verifica preventiva del Garante privacy (necessaria a definire le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (ex art. 32 del cd. GDPR)) e ha ricevuto parere favorevole (cfr. Registro dei provvedimenti n. 316 del 6 ottobre 2022).
Allo stato, quindi, parrebbe che i decreti attuativi siano stati emanati e nonostante ciò il Provvedimento risulta a tutt’oggi in stallo in ragione della mancata pubblicazione provvedimento del MIMIT, che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e la relativa decorrenza.
Fino all’emanazione di quest’ultimo provvedimento, nessun obbligo risulta vigente né per gli enti riceventi la comunicazione né tanto meno per i soggetti obbligati a trasmetterla e finanche a quelli tenuti all’accertamento del titolare effettivo.
Tuttavia, l’individuazione del titolare effettivo costituisce ormai un adempimento fondamentale e sempre più necessario: infatti, alle richieste di banche, società di leasing, società fiduciarie si sono infatti aggiunte anche quelle dell’Agenzia delle Entrate con l’introduzione del rigo RU 150 del Modello Redditi SC 2023.
Non solo.
A rallentare l’effettiva operatività del registro si inseriscono le problematiche -già sollevate- in materia di tutela della privacy derivanti dall’accesso al pubblico dei dati personali dei titolari effettivi.
Al momento sembrerebbe “tutto sotto controllo” grazie anche alla sentenza della Cote di Giustizia europea del 22/11/2022 (cause riunite C-37/20 e C-601/20) che ritiene che, la disposizione della direttiva antiriciclaggio secondo cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle società costituite nel territorio degli Stati membri siano accessibili in ogni caso al pubblico, è invalida. Infatti, l’ingerenza della norma nei diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea non è né limitata allo stretto necessario né proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito.
Principio recepito nel preambolo del sopracitato decreto ministeriale del 12 aprile 2023 dove è stato preso atto che, in accordo con il Mef, deve essere disapplicato l’articolo 7, comma 1 del Dm 55/2022 che prevede -per l’appunto- che i dati dei titolari effettivi (nome, cognome, mese e anno di nascita, paese di residenza e cittadinanza) siano accessibili al pubblico senza alcun genere di limitazione.
È evidente che, in ragione della pronuncia sopra citata, si debba propendere per una regolamentazione dell’accesso ai dati dei titolari effettivi e che venga limitato ai soli soggetti portatori di interessi giuridici rilevanti.
Ma di questo, come sempre, ve ne daremo opportuna evidenza.