La clausola Inconterms “Ex Works” quale criterio per la determinazione della giurisdizione

LA CLAUSOLA INCONTERMS “EX WORKS” QUALE CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA GIURISDIZIONE

Avv. Silvia Borrini

In un contesto commerciale sempre più senza frontiere in cui assistiamo alla dilatazione degli scambi e degli spazi in cui le transazioni iniziano e si concludono e dove gli interessi rischiano di comprometterne il buon esito, la precisazione delle rispettive obbligazioni è senz’altro fondamentale.

 

Il caso che ha raggiunto recentemente l’aula delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Sezioni Unite, ordinanza 11346/2023), trae origine da una comune opposizione a decreto ingiuntivo emesso a seguito del mancato pagamento di fatture concernenti forniture di merce (bottiglie d’acqua minerale) e che l’opponente avrebbe poi dovuto rivendere ad alcuni distributori asiatici.

 

In via pregiudiziale -che è quello su cui vogliamo concentrare l’analisi con questa riflessione- l’opponente eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, adito dal ricorrente in sede monitoria, in favore del giudice francese ai sensi degli articoli 4, 1 comma e 7 n. 1 lettera b) del Regolamento UE 1215-2012, quale Stato membro di consegna della merce.

 

L’opposto-fornitore, costituitosi in giudizio, contestava l’eccezione suddetta affermando che “in virtù della clausola Incoterms “ex works”, la consegna delle merci sarebbe dovuta avvenire in Italia” e, dunque, con criterio prevalente della clausola pattuita rispetto alle regole generali del Regolamento UE.

 

Il Tribunale di prime cure accoglieva l’eccezione pregiudiziale e revocava il decreto ingiuntivo opposto ritenendola fondata. Parimenti concludeva il giudice di appello invocando, appunto, l’applicazione del Regolamento UE a discapito della clausola contrattualmente prevista: infatti, a tal proposito, il giudice di seconde cure ha ritenuto che l’inserimento della clausola Incoterms “Ex works” non implicasse un automatico spostamento del luogo materiale di consegna delle merci, ove non accompagnata da elementi che confermassero tale scelta con chiarezza: in mancanza di tali riscontri, l’inserimento di tale clausola produce come unico effetto il solo trasferimento del rischio di perimento della merce. La Corte di appello di Brescia ha concluso confermando la giurisdizione in capo al Giudice francese anziché quello italiano.

 

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la citata ordinanza del 2 maggio scorso ha ritenuto, invece, fondato il primo motivo ed ha accolto il ricorso cassando con rinvio dichiarando la giurisdizione del giudice italiano.

 

Vediamo perché.

 

Il principio affermato in più occasioni dalla Corte di Cassazione è il seguente: in tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, anche la controversia avente ad oggetto il pagamento della merce va devoluta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto (cfr. ex multis Cass. S.U. 32362/2018).

 

E ancora. Con l’ordinanza n. 20633-2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione osservava che: “La definizione della clausola ex works secondo il testo ufficiale ICC (edizione 2010, ma la clausola in questione è prevista parimenti nella versione in vigore dal 1 gennaio2020) è la seguente: ex works significa che il venditore effettua la consegna quando mette la merce a disposizione dell’acquirente presso la sede del venditore o in altro luogo convenuto (es. stabilimento, fabbrica, magazzino, ecc.). Il venditore non ha bisogno di caricare la merce su alcun veicolo di raccolta, né ha bisogno di sdoganare la merce per l’esportazione, ove tale sdoganamento sia applicabile.

 

In quest’ottica, di fatto, la Corte confina l’applicazione della clausola “ex works” (in mancanza di ulteriori precisazioni) all’individuazione del luogo di consegna e alle modalità di consegna con il conseguente obbligo del venditore di mettere a disposizione la merce a terra in un suo magazzino o stabilimento prestabilito o concordato.

 

La predetta interpretazione trova il limite, tuttavia, delle pattuizioni specifiche delle parti. Con l’inserimento di clausole specifiche sulla consegna della merce anche mediante l’utilizzo, appunto, degli Iconterms (International Commercial Terms), clausole elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale, utilizzate in particolare nei contratti di compravendita internazionali, le parti intendono regolamentare la modalità di consegna della merce e, conseguentemente, il passaggio del rischio (perdita o danno della merce) dal venditore al compratore.

 

Ed è proprio dalle pattuizioni negoziali che la Corte di Cassazione, oggi, argomenta il cambio di orientamento: al fine di stabilire la giurisdizione, spetta al giudice di merito verificare se la clausola “ex works”, trasfusa nel regolamento contrattuale, possa ritenersi clausola contrattuale rilevante ai fini dell’articolo 7, lettera b), primo trattino, del Regolamento UE n. 1215/2012.

 

Sul punto, occorre rivolgersi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, fonte qualificata di interpretazione del diritto dell’Unione, che, in tema di clausola “ex works” ha affermato che al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato “in base al contratto”, il giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms (“International Commercial Terms”), elaborati dalla Camera di commercio internazionale, nella versione pubblicata nel 2000 (cfr. sentenza Electrosteel del 9 giugno 2011, resa nella Causa C-87/10).

 

Da ciò ne deriva che il Giudice di merito deve verificare se tra le clausole contrattuali vi sia un’espressa previsione dell’Incoterm “ex works” che determi il luogo di consegna della merce: in caso affermativo, sarà in base a tale clausola che dovrà essere identificato il luogo di consegna delle merci e, conseguentemente, la giurisdizione.