LA DIGITALIZZAZIONE NEL (NUOVO) PROCESSO CIVILE
Avv. Silvia Borrini
Abbiamo visto, nell’articolo pubblicato da SCLA la scorsa settimana, che con il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (Riforma Cartabia), emanato in attuazione della legge n. 206/2021, introduce rilevanti modifiche che impattano anche sul processo civile, modificandolo rispetto alla nota struttura elaborata dall’ultima riforma del 2005.
Oggi aggiungeremo un tassello a quanto già detto in quella sede e, nello specifico, capiremo cosa il legislatore intendeva con “efficientamento del processo civile” alla luce del contesto storico in cui la riforma si colloca caratterizzato dalla predominanza del fattore “digitale e informatico”.
L’intero Titolo V-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile viene, appunto, dedicato alla giustizia digitale e si occupa di disciplinare gli aspetti digitali del processo civile: vediamo assieme di cosa si tratta.
1. Il Deposito telematico
Innanzitutto viene disposta l’obbligatorietà del deposito telematico di tutti gli atti e documenti di causa in tutte le fasi del processo sia esso pendente avanti il Tribunale o le Corte di Appello e -dall’entrata in vigore, di cui infra– ciò varrà anche per il deposito degli atti (e dei documenti) di cause promosse innanzi alla Corte di Cassazione e al Giudice di Pace.
La norma entrerà in vigore dal 01/01/2023 per i procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale, Corte di Appello e Corte di Cassazione, mentre per il Giudice di Pace (e il Tribunale superiore delle acque pubbliche) l’obbligo si applicherà a decorrere dal 30/06/2023.
2. La notifica a mezzo pec
Il D. Lgs. 149/2022 non si occupa unicamente del deposito telematico, ma introduce modifiche in materia di notificazione a mezzo PEC ai sensi della L. 53/94 che, per l’effetto, viene modificata con l’aggiunta, ad esempio, del comma 1 bis all’art. 3 bis con il quale si riconosce la validità del registro IPA (indice delle Pubbliche Amministrazioni) e, per l’effetto, viene definitivamente considerata valida la notificazione alle pubbliche amministrazioni agli indirizzi di posta elettronica certificata contenute nel predetto elenco. Va detto che il registro IPA, nonostante fosse stato creato da tempo, non era utilizzabile ai fini della notifica sino all’apertura disciplinata -in fase emergenziale- dall’art. 28 del D.L. 76/2020.
A seguire, il rinvio all’art. 16 undecies del D. L. 179/12 operato dal comma 2 dell’art. 3bis L. 53/94, viene integralmente sostituito con il nuovo art. 196 undecies disp. att. c.p.c. che prevede le modalità di attestazione della conformità nelle notifiche.
Con la modifica al comma 3, invece, viene chiarito, una volta per tutte, il perfezionamento della notifica eseguita con modalità telematica: sulla scia di quanto già espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 75/2019, infatti, la notifica la cui ricevuta di accettazione è generata entro le ore 24 ma dopo le ore 21 è da intendersi perfezionata, per il notificante, al momento della generazione della ricevuta di consegna (e non più alle ore 7 del giorno successivo). Di fatto, il comma 3 rinvia all’art. 147 c.p.c. (“fermo quanto previsto dall’articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile”) secondo cui “Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari”.
In tema di notifica, ancora, si assiste all’introduzione (art. 3-ter) dell’obbligo, per l’avvocato, di notificare gli atti giudiziali e stragiudiziali in materia civile nel caso in cui il destinatario:
a. sia tenuto (per legge) ad avere un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi, come ad es. professionisti ed imprese.
b. abbia scelto spontaneamente di avere un domicilio digitale previsto dall’articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (ad es. il domicilio digitale delle persone fisiche).
Da ultimo, in tema di notifica a mezzo pec, vale la pena segnalare l’introduzione della possibilità di eseguire, a spese dell’avvocato richiedente, la notifica a mezzo pec in un’area web riservata di cui all’art. 40, comma 6 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D. Lgs. 14/2019) qualora la notifica via pec (diretta a soggetti obbligati ad avere un domicilio digitale) abbia avuto esito negativo -ad esempio, casella chiusa- ovvero in caso di mancata consegna. Il risultato è che la notifica, così eseguita, sarebbe equiparabile a quella eseguita ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c.
Infatti, al pari delle disposizioni già note, la notifica si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è stata inserita la richiesta di notifica nella suddetta area web.
3. Udienze telematiche
L’art. 196 duodecies regolamenta le modalità per la gestione delle udienze di cui all’articolo 127-bis c.p.c. introdotto con la Riforma Cartabia e riguardante la possibilità, per il giudice, di disporre, quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, che l’udienza sia tenuta con collegamenti audiovisivi a distanza. In detti casi, dovranno essere adottate le misure indicate in detto articolo affinché sia salvaguardata la certezza del diritto e la tutela giurisdizionale, così come l’effettiva partecipazione ed il contraddittorio tra le parti. Queste disposizioni, come altre, stabilizzano -di fatto- gli interventi attuati in ragione dell’emergenza pandemica e che si sono dimostrati di concreta ed effettiva funzionalità per gli operatori.
4. Entrata in vigore
Come già ricordato nel nostro articolo della scorsa settimana, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 149/2022, le disposizioni sopra richiamate avranno effetto dal 30 giugno 2023 e si applicheranno ai procedimenti successivamente instaurati. Resta ferma, dunque, l’applicabilità delle disposizioni attualmente vigenti per i procedimenti pendenti sino al 30 giugno 2023.