Superbonus 110%: termini a confronto per le villette unifamiliari e per il condominio minimo

SUPERBONUS 110%: TERMINI A CONFRONTO PER LE VILLETTE UNIFAMILIARI E PER IL CONDOMINIO MINIMO

Avv. Francesca Pescatore

In tema di Superbonus 110% sono state emanate ormai moltissime proroghe e/o modifiche, tali da poter ingenerare nei potenziali beneficiari un po’ di confusione.

 

In tale contesto si rende quindi importante fare il punto sui termini entro i quali i proprietari di edifici e villette unifamiliari e di condomini minimi possono accedere ai benefici connessi al Superbonus.

 

A) Edifici e villette unifamiliari

 

Il D.L. n. 50 del 17 maggio 2020, c.d. “Decreto Aiuti”, convertito in L. 91 del 15 luglio 2022, ha prorogato di tre mesi il termine del Superbonus 110 per edifici e villette unifamiliari, posticipandolo al 30 settembre 2022.

 

Più nel dettaglio:

 

Chi sono i beneficiari?

 

Tale proroga riguarda i lavori eseguiti su tutti quegli edifici o villette (i) composte da 2 a 4 unità distintamente accatastate (pertinenze escluse), di proprietà di una sola persona fisica, (ii) in comproprietà tra più persone fisiche, adibite all’abitazione di un solo nucleo familiare o (iii) su unità immobiliari situate in edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

 

L’Agenzia delle Entrate, in risposta ai numerosi quesiti rivoltole, ha emesso la Circolare 23/E con la quale ha aperto la possibilità per il proprietario di suddividere il proprio immobile in più unità per poter approfittare della proroga e di un più elevato limite di spesa, così disponendo in assenza di una espressa previsione normativa al riguardo, è possibile fruire del Superbonus anche nell’ipotesi in cui, prima dell’inizio dei lavori, il contribuente suddivida in più immobili un’unica unità abitativa.”

 

Entro quando vanno svolti i lavori?

 

L’art. 14 del Decreto Aiuti prevede che la detrazione del 110% spetta ai alle persone fisiche che hanno sostenuto le spese entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati.

 

In altre parole, la data di riferimento per il completamento di almeno il 30% del SAL dei lavori viene posticipata dal 30 giugno al 30 settembre 2022, posto che, se la prima parte dei lavori viene correttamente eseguita entro tale data, allora si potrà continuare a sostenere spese detraibili fino al 31 dicembre 2022.

 

Cosa è compreso nel calcolo del 30%?

 

Il Decreto Aiuti prevede che nel computo del 30% siano ricompresi anche i lavori non agevolati al 110%. Tale previsione estensiva va a rendere – quanto meno apparentemente – più semplice il perfezionamento del requisito del 30% dei lavori eseguiti potendo far rientrare anche i lavori ricompresi nella Cilas, non direttamente qualificabili nell’ambito del 110% ma di fatto strettamente collegati, quali quelli agevolabili al 50%, come, a tiolo meramente esemplificativo, per i lavori antisismici.

 

B) Condominio minimo

 

Discorso diverso vale, invece, per il condominio minimo, per la definizione del quale si richiama l’articolo pubblicato da SCLA Studio legale lo scorso ottobre.

 

Per quest’ultimo, infatti, la Legge di Bilancio 2022 è intervenuta andando a modificare il comma 8 bis dell’art. 119 del Decreto Rilancio, prevedendo termini di scadenza del beneficio fiscale differenziati, con aliquota che andrà, però, a scalare:

 

110% fino al 31 dicembre 2023;
70% dal 01 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;
65% dal 01 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

 

Tale termine è stato, altresì, confermato dalla risposta n. 40/2022 dell’Agenzia delle Entrate, con la quale, tra le varie, si ricorda che il beneficio fiscale si applica alle spese sostenute per gli interventi c.d. “trainanti” e “trainati”, così come elencati dall’art. 119 del Decreto Rilancio.

 

Per eventuali ed ulteriori proroghe e/o modifiche non ci resta che attendere.