Superbonus e violazioni della sicurezza in cantiere

SUPERBONUS E VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA IN CANTIERE: A RISCHIO I BENEFICI FISCALI PER I COMMITTENTI?

Avv. Giulia Cavalli

Siamo tutti a conoscenza delle ultime novità introdotte dal D.L. 16 febbraio 2023 n. 11 che ha bloccato l’esercizio dello sconto in fattura e la relativa cessione del credito per tutti i bonus edilizi, lasciando inalterata, invece, la possibilità di usufruire delle agevolazioni con le precedenti modalità e percentuali i lavori già avviati alla data di entrata in vigore del decreto.

 

In questo contesto sempre più mutevole, restano invece invariate le norme poste a tutela della sicurezza nei cantieri in cui si svolgono attività che usufruiscono dei benefici fiscali connessi al cd. Decreto Rilancio.

 

Trattasi di previsioni non di poco conto atteso che il D.M. n. 41 del 1998 prevede, genericamente, che le detrazioni non vengano riconosciute – tra l’altro – nel caso in cui vengano accertate “violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla Direzione Regionale delle entrate territorialmente Competente”.

 

Ebbene, posto che il Decreto Rilancio non ha introdotto nuove agevolazioni ma ha semplicemente rimodulato le percentuali di alcune di esse per un limitato periodo di tempo, la previsione riportata al paragrafo che precede trova applicazione anche con riferimento agli incentivi fiscali in esso contenuti.

 

Andrà pertanto posta grande attenzione, anche da parte del committente, al rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

È stato tuttavia sollevata una giusta eccezione: qualsiasi violazione è astrattamente idonea a far venir meno il riconoscimento delle detrazioni fiscali? Oppure esiste una sorta di modulazione in base alla gravità della violazione stessa?

 

Proprio al fine di evitare la paralisi del sistema e la perdita delle detrazioni fiscali anche per ipotesi di piccole infrazioni alla sicurezza, ci si è posti il problema di definire l’ambito di applicazione di predetta norma.

 

Con l’interrogazione parlamentare n. 5-06701 del 22 settembre 2021 sono stati chiesti chiarimenti proprio in merito al riconoscimento o meno delle agevolazioni fiscali nel caso in cui l’impresa appaltatrice commetta una violazione di lieve entità, laddove sia prevista la possibilità di regolarizzare eventuali difformità con il pagamento di una sanzione e il riporto in pristino di quanto contestato.

 

Al riguardo, la competente commissione, sentiti anche gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, ha ritenuto fondamentale prendere in considerazione quanto previsto dall’art. 119 comma 5 bis del Decreto Rilancio che dispone espressamente che:

 

Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione”.

 

Il discrimine, pertanto, viene fatto rinvenire nella rilevanza o meno della violazione riscontrata, fermo restando che la decadenza è in ogni caso limitata al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

 

Tuttavia, non viene ulteriormente precisato quali siano i comportamenti giudicati rilevanti ai fini della perdita delle detrazioni fiscali e, in effetti, la stessa Agenzia delle Entrate si limita a prevedere che le detrazioni non siano riconosciute e l’importo eventualmente fruito venga recuperato dagli uffici quando – tra l’altro – siano state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi.

 

Esiste, pertanto, un reale e concreto rischio che l’Agenzia delle Entrate, all’esito dei controlli dalla stessa effettuati, riscontri violazioni rilevanti e non riconosca la maturazione dei benefici fiscali.

 

Tuttavia, vale la pena sottolineare che la stessa Agenzia delle Entrate prevede che “il contribuente non perde l’agevolazione se è in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori (resa ai sensi del Dpr n. 445/2000) che attesta l’osservanza delle suddette norme”.

 

Sembra quindi che esista uno strumento idoneo a mettere al sicuro il committente da eventuali futuri controlli sul corretto operato delle imprese esecutrici dei lavori in relazione agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di sicurezza.