NUOVO RINVIO PER IL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA. BREVI CENNI SULLA NUOVA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA.
Avv. Silvia Borrini
Subisce un ulteriore differimento l’entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, meglio noto con il nome di “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” (di seguito, “Il Codice”).
Infatti, con il decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data, e denominato “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”, si dispone che (la maggior parte del) le previsioni del Codice entrerà in vigore dal 16 maggio 2022 (prevista per lo scorso 1 settembre 2021).
In estrema sintesi possiamo dire che il decreto legge 118/2021, per quel che qui ci interessa:
a) modifica alcune disposizioni della legge fallimentare;
b) istituisce un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento, che prende il nome di “Composizione negoziata della crisi”, il cui accesso avverrà attraverso una piattaforma telematica nazionale;
c) prevede, nell’ambito della predetta procedura, la nomina di un esperto, terzo e indipendente, munito di specifiche competenze professionali, al quale compete di agevolare le trattative tra imprenditore, creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione volta al risanamento dell’impresa;
d) rinvia al 31 dicembre 2023 l’entrata in vigore della disciplina relativa alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, al fine di adeguare il Codice alla Direttiva UE 2019/1023, da recepirsi entro il 17/07/2022. Trattasi della disciplina prevista dal Titolo II della Parte I del Codice.
Riguardo al punto a), e nonostante il rinvio, anche a lungo termine di cui al punto d), il DL 118/2021 introduce, nell’attuale legge fallimentare, alcune disposizioni che diventano, pertanto, di immediata applicazione e che di certo ritroveremo nel Codice.
La modifica, nello specifico, attiene:
• al contenuto dell’art. 182 septies della legge fallimentare (RD 267/1942, di seguito “LF”). Viene estesa l’applicabilità, a tutte le categorie dei creditori, della disciplina degli accordi di ristrutturazione, essendo stata eliminata la limitazione ai soli creditori intermediari finanziari;
• all’introduzione dell’art. 182 octies LF. La disciplina riguardante la convenzione in moratoria, precedentemente contenuta nell’art. 182 septies LF, viene trasfusa nell’attuale art. 182 octies LF e l’ambito di applicazione della disciplina viene, anche in questo caso, esteso a tutte le tipologie di creditori;
• all’istituzione degli accordi di ristrutturazione agevolati. Viene introdotto l’art. 182 novies LF, secondo il quale viene ridotta alla metà la percentuale (dei creditori aderenti) necessaria per la conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 LF, il tutto al verificarsi di determinati presupposti rigorosamente disciplinati.
• all’introduzione dell’art. 182 decies LF. Viene estesa l’applicazione dell’art. 1239 cod. civ. (Fideiussori) ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione.
La procedura di Composizione Negoziata della Crisi
Di certo, la novità prevalente che il DL 118/2021 intende introdurre è la nuova procedura definita “Composizione negoziata della crisi”. L’art. 2 del provvedimento, infatti, dispone che “L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”.
Dal 15 novembre 2021, gli imprenditori (commerciali e agricoli) iscritti nel registro delle imprese e che (a) si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale tanto da generare in una (b) crisi o, nella peggiore delle ipotesi, l’insolvenza.
Nella pratica, l’imprenditore può rivolgersi alla propria Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (anche “CCIAA”) e chiedere che sia nominato un esperto indipendente, la cui nomina è subordinata ad una prima verifica preliminare di ragionevole perseguibilità del risanamento dell’impresa.
All’esperto nominato spetterà affiancare gli imprenditori nella gestione delle trattative con i vari interlocutori dello stesso – principalmente i creditori – così da individuare una soluzione che possa concretizzarsi nel superamento della crisi, proponendo, se del caso, trasferimento di rami di azienda.
L’esito positivo della procedura di composizione negoziata, si ottiene quando si riesce a confezionare una soluzione che garantisca all’imprenditore di superare la crisi. A tal fine, l’art. 11 comma 1 del DL 118/2021, le parti hanno la possibilità di:
– raggiungere un accordo con uno o più creditori in grado di assicurare la continuità aziendale per almeno due anni;
– concludere una convenzione in moratoria, di cui all’art. 182 octies LF;
– definire un piano di risanamento senza la necessità di attestazione attraverso la predisposizione di un accordo sottoscritto tra l’imprenditore, i creditori e l’esperto e che produca gli effetti di cui all’art. 67 comma 3 lettera d) LF.
Qualora, invece, l’esperto dichiari, nella relazione finale, che le trattative non hanno avuto buon esito e che quindi non vi sono soluzioni che possano garantire il superamento della situazione di crisi, l’imprenditore potrà presentare una proposta di concordato per cessione di beni unitamente al piano di liquidazione ed ai documenti indicati nell’art. 161, comma 2, lett. a), b), c), d), L.F.
Connesse all’accesso (e non all’esito) alla procedura di composizione negoziata, il DL 118/2021 ha previsto delle misure premiali, tra cui le seguenti:
– la riduzione, alla misura legale, degli interessi che maturano sui debiti tributari a partire dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto sino alla conclusione delle trattative;
– la riduzione, alla misura minima, delle sanzioni tributarie, per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione di irrogazione, quando il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto.
L’esperto verrà scelto dal registro degli esperti tenuto dalla CCIAA e sarà nominato da una Commissione costituita ad hoc presso le CCIAA di ciascun capoluogo di regione. A ciascuna CCIAA spetterà istituire e gestire la piattaforma telematica nazionale a cui gli imprenditori devono accedere per inviare l’istanza.