REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI NEGLI APPALTI PUBBLICI
Avv. Giulia Cavalli
Come ormai noto, entro la fine della settimana corrente il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili pubblicherà l’elenco delle materie prime e dei materiali che hanno subito un notevole aumento dei prezzi nel primo semestre del 2021, che verrà utilizzato come termine di paragone per poter presentare alle stazioni appaltanti l’istanza di revisione del prezzo contrattuale.
Vediamo, quindi, quali sono i requisiti e le modalità per poter usufruire delle compensazioni.
Se la fine della seconda ondata della pandemia, e la conseguente ripresa economica, hanno incoraggiato una rapida ripartenza del settore edilizio, parallelamente, a partire dall’inizio del 2021, si è assistito ad un improvviso e quantomai inatteso aumento del costo delle materie prime, con picchi anche del 300% rispetto ai prezzi degli anni precedenti, che ha reso estremamente complesso sia l’approvvigionamento che il rispetto delle condizioni contrattuali ai prezzi inizialmente pattuiti.
In merito a tale materia si è pronunciato il Governo con l’emanazione del cosiddetto Decreto Sostegni bis, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021 e recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Con tale Decreto, tra l’altro, è stato introdotto un meccanismo di compensazione volto a mitigare gli effetti negativi causati dall’aumento del costo delle materie prime.
L’introduzione del meccanismo di compensazione per gli appalti pubblici
Attraverso il Decreto Sostegni bis il Legislatore ha riconosciuto l’imprevedibilità, la gravità e complessità del fenomeno, così fornendo alle imprese – seppure limitatamente al settore degli appalti pubblici – gli strumenti necessari per contenere l’impatto negativo di tali aumenti.
Come anticipato, è stata introdotta la possibilità di accedere ad un meccanismo di compensazione in favore delle imprese appaltatrici, in parziale deroga alla normativa in vigore. Più nel dettaglio, la normativa in vigore, ossia l’art. 106 comma 1 lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici, prevede già la modificabilità dei contratti in caso di variazione in aumento o diminuzione dei prezzi, ma ne circoscrive l’applicabilità alle variazioni in aumento o in diminuzione per la sola parte che eccede il 10% del prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
Diversamente, invece, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Sostegni Bis, il Legislatore ha stabilito che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili indichi, con proprio decreto, entro il 31 ottobre 2021, le variazioni percentuali in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, verificatesi nel primo semestre del 2021, dei singoli prezzi dei materiali di costruzione più significativi, fornendo una fotografia dell’andamento dei costi per il primo semestre del corrente anno.
Tali tabelle verranno utilizzate come metro di paragone per determinare la variazione dei costi dei singoli materiali utilizzati e contabilizzati dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.
Nello specifico, saranno prese in considerazione le variazioni:
– eccedenti l’8% se riferite all’anno 2021,
– eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni.
A tal fine, per le variazioni in aumento, entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto, a pena di decadenza, gli appaltatori avranno la possibilità di presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione. Al contrario, per eventuali variazioni in diminuzione, la procedura sarà avviata d’ufficio dalla stazione appaltante, sempre nel termine di 15 giorni dalla predetta data, senza però che sia prevista alcuna decadenza in caso di mancato rispetto delle tempistiche. Sarà, poi, il responsabile del procedimento ad accertare con proprio provvedimento l’eventuale credito della stazione appaltante e a procedere ad eventuali recuperi.
È possibile, pertanto, notare come il suddetto meccanismo modifichi solo parzialmente la quota oggetto di compensazione, così come prevista nel Codice dei Contratti Pubblici, che verrà calcolata per la parte eccedente l’8% e non più per la parte eccedente il 10% (per le lavorazioni riferibili al 2021) e rimuova, inoltre, la previsione che limita la compensazione alla metà dell’eccedenza.
Le forme di compensazione e l’introduzione di un Fondo da 100 milioni per il 2021
Con riferimento alle variazioni in aumento, è previsto che ciascuna stazione appaltante provveda alla compensazione nei limiti del 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative ad impegni contrattuali già assunti, nonché eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per il medesimo intervento e stanziate annualmente.
Potranno essere utilizzate, altresì, le somme derivanti da ribassi d’asta (se non già destinate) nonché le somme residue relative ad interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa.
Da ultimo, nel caso le risorse risultassero insufficienti, si potrà fare affidamento su un Fondo di 100 milioni istituito dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibile per l’adeguamento dei prezzi per l’anno 2021.
Restiamo, quindi, in attesa di conoscere entro la fine della corrente settimana quali saranno le materie prime ed i materiali inseriti dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nell’elenco, ricordando che, per poter usufruire delle compensazioni, le domande dovranno essere presentate, a pena di decadenza (!), entro i 15 giorni successivi alla sua pubblicazione.