RIPARTONO LE CESSIONI: I BONUS CASA ALLA LUCE DELLE ULTIME NOVITÀ NORMATIVE

Avv. Giulia Cavalli

A partire dal novembre 2021 si sono susseguiti numerosi interventi normativi, volti a contrastarne le frodi nell’ambito delle agevolazioni previste per i bonus casa. Da ultimo, il 25 febbraio 2022 è stato pubblicato il D.L. 13/2022 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”.


Con tale decreto il Governo ha voluto fare (finalmente) chiarezza sulle regole da rispettare per poter usufruire dei diversi bonus, favorendo (o così sembra) la ripartenza di un settore che, a far data dalla pubblicazione del cosiddetto Decreto Sostegni ter, sembrava essersi paralizzato.

 

Cerchiamo, quindi, di fare luce sull’attuale sistema:


I. L’indicazione del contratto collettivo dell’edilizia applicato dal datore di lavoro


In primo luogo, con il decreto di cui sopra, è stato introdotto un nuovo adempimento obbligatorio per le imprese.


Infatti, viene disposto che per i lavori edili quali – tra gli altri – la costruzione, riparazione, manutenzione, ristrutturazione e risanamento (come meglio indicato all’Allegato X del D.Lgs. 81/2008), che superino l’importo di Euro 70.000,00, i benefici fiscali derivanti dall’utilizzo dei vari bonus casa potranno essere riconosciuti solo se, nell’atto di affidamento dei lavori, sarà espressamente indicato che i datori di lavoro affidatari delle opere applicano i contratti collettivi del settore edile, sia nazionale che territoriale, stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.


Allo stato non è chiaro se sarà possibile effettuare i medesimi interventi anche da parte di quei soggetti che applicano un diverso contratto collettivo equivalente o con tutele addirittura maggiori rispetto a quelle previsto per il settore edile.


In ogni caso, il contratto collettivo applicato dovrà essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle relative fatture di esecuzione dei medesimi. La mancanza di tale requisito avrà come conseguenza il mancato rilascio del visto di conformità.


Tale obbligo scatterà decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e varrà solo per i lavori edili avviati successivamente a tale data.


II. Il ruolo dei tecnici asseveratori e l’aumento dei costi correlato ai nuovi adempimenti


Crescono notevolmente anche le responsabilità in capo ai professionisti che si occupano delle asseverazioni:


– In primo luogo i tecnici saranno responsabili della verifica della corretta applicazione del contratto collettivo, nonché della sua puntuale indicazione nell’atto di affidamento e sulle singole fatture;
– Al fine di evitare le frodi di cui si è così tanto parlato nell’ultimo periodo, sono state inasprite le sanzioni penali a carico dei professionisti con multe che vanno da Euro 50.000 a 100.000 fino alla reclusione da due a cinque anni;
– In relazione all’aumento dei compiti a loro affidati e delle responsabilità è stato poi previsto che diventi obbligatorio per i professionisti dotarsi di una polizza specifica per ogni singolo intervento con un massimale pari almeno al valore dell’intervento su cui è necessario porre l’attestazione e/o l’asseverazione, compresi gli interventi al di fuori dell’ambito superbonus.


III. L’introduzione di nuove limitazioni al numero di cessioni


Come ormai ben noto, pare essere stata definitivamente risolta la questione relativa al numero di cessioni ammesse.


Dopo la paralisi pressoché totale derivante dall’entrata in vigore del Decreto Sostegni ter, che prevedeva la possibilità per le imprese di cedere il credito una sola volta, il Governo ha optato per una soluzione che mira a far ripartire il mercato senza sacrificare la necessità di maggior controllo emersa a seguito delle frodi scoperte negli ultimi mesi.


La nuova norma sancisce la cedibilità del credito d’imposta, solo per intero, senza facoltà di una successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità, di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari qualificati.


Qualsiasi cessione effettuata in violazione della suddetta norma verrà considerata nulla.


IV. L’introduzione del nuovo prezzario per certificare la congruità dei costi


Il Ministero della Transizione Ecologica sta preparando un nuovo decreto ministeriale in cui saranno indicati i prezzi massimi per le principali tipologie di intervento previste dai diversi bonus di cui sta già circolando una bozza; nel frattempo è stata chiarita l’utilizzabilità del prezzario Dei.


In aggiunta, il rispetto della congruità dei costi degli interventi, inizialmente necessario solo per il superbonus, è stato allargato anche ai bonus ordinari sia nel caso in cui si usufruisce dello sconto in fattura sia in caso di cessione del credito.


V. L’allargamento dell’obbligo di asseverazione di congruità dei prezzi anche per i bonus ordinari
Il cosiddetto D.L. Antifrode ha poi esteso l’obbligo di ottenimento del visto di conformità in caso di utilizzo di cessione del credito o sconto in fattura anche per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus al 110%, prevedendo che siano i tecnici abilitati ad asseverare la congruità delle spese.


Il quadro delineato evidenzia un’impalcatura di regole molto più vincolanti rispetto ai precedenti assetti, con la conseguente necessità di implementare sistemi di controllo capaci di effettuare tutte le necessarie verifiche, dall’antiriciclaggio alla congruità dei prezzi applicati.

È agevole ritenere, pertanto, che il nuovo assetto si tradurrà in maggiori oneri, con un conseguentemente aggravio di costi.

Top