Agenzia e patto di non concorrenza post-contrattuale

AGENZIA E PATTO DI NON CONCORRENZA POST-CONTRATTUALE: QUANDO LE ECCEZIONI SUPERANO LA REGOLA (PARTE 2)

Avv. Annalisa Callarelli 

Ci siamo già occupati del patto di non concorrenza post-contrattuale in materia di agenzia, illustrandone il contenuto, le regole di perfezionamento e la sua natura tipicamente onerosa (vedi articolo Agenzia e patto di non concorrenza post-contrattuale: quando le eccezioni superano la regola (Parte 1).

 

È stato inoltre possibile appurare come la giurisprudenza, nel corso degli anni, si sia pronunciata a favore della derogabilità di molte delle regole stabilite in via generale dal Codice Civile e dagli Accordi Economici Collettivi, rimettendo pertanto all’accordo tra le parti la gestione di molti aspetti relativi al patto di non concorrenza post-contrattuale.

 

E tanto vale anche con riferimento alla fase di effettiva attivazione ed esecuzione del patto, di cui ci occuperemo in questo articolo.

 

Quando deve essere corrisposta l’indennità di non concorrenza?

 

La regola vuole che l’indennità correlata al patto vada corrisposta all’agente al termine del rapporto contrattuale, e quindi alla scadenza del contratto di agenzia, e in un’unica soluzione.

 

In questo senso si pronunciano espressamente sia gli AEC Commercio 2009 sia i recenti AEC Federagenti-Cisal sottoscritti nel 2023, ritenendo la regola appena riportata come inderogabile. Nulla è invece precisato in proposito dall’art. 1751bis del codice civile e dagli AEC Industria 2014.

 

Anche i giudici, nel corso degli anni, non si sono sempre dimostrati allineati alla predetta impostazione. Ecco allora che, ad esempio, anche di recente il Tribunale di Udine con sentenza n. 106/2022, sulla falsariga di altre sentenze di merito, ha stabilito che «nessuna norma imperativa osta al pagamento in corso di rapporto del corrispettivo del patto di non concorrenza» e che «i modi di pagamento dell’indennità sono parimenti legittimi sia che l’erogazione avvenga all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro in un’unica soluzione, sia che si verifichi in costanza di rapporto».

 

È stato così legittimato il modus operandi di alcune preponenti solite liquidare, contestualmente alle provvigioni, anche un acconto sull’indennità per il patto di non concorrenza; ricordando, in ogni caso, che la predetta indennità ha natura non provvigionale e che la relativa tassazione (ritenuta d’acconto 20%) è diversa da quella stabilita per le provvigioni (soggette a IVA e ritenute Enasarco). Pertanto nelle fatture dell’agente si dovrebbe, in ogni caso, poter distinguere l’importo versato a titolo di provvigioni da quello versato a titolo di indennità da non concorrenza. Diversamente risulterebbe difficile per la preponente sostenere che l’indennità relativa al vincolo post-contrattuale è stata liquidata in costanza di rapporto come percentuale della provvigione.

 

Le conseguenze della violazione del patto

 

Le conseguenze della violazione del patto variano a seconda del soggetto che si rende inadempiente agli obblighi assunti.

 

Se a non rispettare gli accordi è la preponente, che omette il versamento dell’indennità alla cessazione del rapporto di agenzia, secondo la giurisprudenza prevalente l’agente non potrà comunque ritenersi liberato dal vincolo di non concorrenza, potendo però agire, se del caso anche in via giudiziale, per ottenere il pagamento del dovuto. Si tratta della c.d. “efficacia obbligatoria” del patto di non concorrenza.
I giudici hanno infatti ritenuto che il mancato rispetto del patto a fronte dell’omesso pagamento dell’indennità costituirebbe un inadempimento non proporzionato rispetto all’inadempimento del preponente, in quanto:

 

✔️ vi è una evidente disomogeneità tra l’obbligazione inadempiuta dalla preponente (pagamento dell’indennizzo) e quella rifiutata dall’agente (non esercitare attività in concorrenza);

 

✔️ non vi è contemporaneità tra le prestazioni delle Parti: quella della preponente è dovuta alla cessazione del contratto, mentre quella dell’agente è dovuta per tutto il periodo corrispondente alla durata del vincolo di non concorrenza post-contrattuale.

 

Una previsione più precisa e in deroga alla regola generale è, tuttavia, stabilita negli AEC Federagenti-Cisal 2023, secondo cui l’indennità va pagata dalla preponente entro il 60 ° giorno dalla data effettiva di cessazione del contratto, termine da ritenersi essenziale, con l’effetto che in caso di suo mancato rispetto «l’agente potrà ritenersi libero, a tutti gli effetti, dalla limitazione della concorrenza previa comunicazione scritta».

 

Viceversa, in caso di violazione del patto di non concorrenza post contrattuale da parte dell’agente, la preponente potrà, a sua scelta:

 

✔️ pretendere l’esecuzione forzata dell’obbligo e quindi il rispetto del patto,

 

oppure

 

✔️ ritenere il patto risolto, pretendendo la restituzione dell’indennità già versata oltre al risarcimento dei danni subiti in ragione dell’inadempimento dell’agente.

 

Occorre inoltre segnalare che gli AEC Industria 2014 stabiliscono che, in caso di mancato rispetto da parte dell’agente del vincolo di non concorrenza, la preponente potrà pretendere, in aggiunta alla restituzione dell’indennità già versata, anche il pagamento di una penale fino al 50% dell’importo stabilito per la predetta indennità.

 

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