Agenzia e patto di non concorrenza post-contrattuale

AGENZIA E PATTO DI NON CONCORRENZA POST-CONTRATTUALE: QUANDO LE ECCEZIONI SUPERANO LA REGOLA (PARTE 1)

Avv. Annalisa Callarelli 

Una tipica previsione nei contratti agenzia è il vincolo per l’agente in esclusiva di non promuovere nella zona assegnata, durante la vigenza del rapporto, beni o servizi analoghi a quelli oggetto del mandato con la preponente. Nulla vieta tuttavia di estendere questo vincolo anche successivamente allo scioglimento del contratto di agenzia.

 

È il c.d. patto di non concorrenza post-contrattuale, espressamente contemplato sia all’art. 1751bis del codice civile sia dagli AEC di riferimento, a cui lo stesso art. 1751bis fa espresso rimando. Queste disposizioni comprendono, infatti, indicazioni chiare rispetto a modalità e tempi di perfezionamento ed esecuzione del patto, alla sua portata e alle conseguenze in caso di violazione.

 

Tuttavia, nel corso degli anni la giurisprudenza, specie più recente, ha introdotto diverse deroghe alle norme generali, dando sempre maggiore spazio all’autonomia delle parti nello stabilire le regole del gioco.

 

Vediamole insieme.

 

Il contenuto del patto post-contrattuale

 

Il codice civile fissa, in primo luogo, una serie di condizioni essenziali del patto di non concorrenza post-contrattuale, prescritte a pena di nullità e, pertanto, inderogabili:

 

✓ il patto deve risultare da atto scritto,
il patto deve riguardare la stessa zona, clientela e gli stessi beni o servizi oggetto del contratto di agenzia, 

il patto deve avere una durata non eccedente i due anni dalla cessazione del rapporto

 

Qualora una clausola contrattuale superi i limiti di contenuto o di durata prescritti dalla legge, secondo dottrina e giurisprudenza prevalente tale clausola sarà però nulla solo per la parte eccedente. Sicché, ad esempio, una clausola che preveda un patto di non concorrenza post-contrattuale per la durata di tre anni sarà valida solo per i primi due anni e nulla per la parte eccedente.

 

Occorre, inoltre, ricordare che una volta perfezionato un patto valido, nessuna delle parti potrà rinunciarvi o modificarne il contenuto, se non con l’accordo dell’altra parte. Pertanto, l’agente non può rinunciare all’indennità pur di potersi liberare dall’obbligo di non concorrenza, e la preponente non può rinunciare al patto pur di non corrispondere la relativa indennità.

 

Quando firmare il patto di non concorrenza post-contrattuale?

 

Secondo gli AEC Commercio 2009, il patto di non concorrenza post-contrattuale potrà essere perfezionato solo al momento dell’inizio del rapporto di agenzia. Previsione analoga è contenuta anche nei recenti AEC Federagenti-Cisal sottoscritti nel 2023.

 

Manca invece una precisa previsione sul punto negli AEC Industria 2014, così come nulla statuisce in proposito l’art. 1751bis c.c.. In assenza di limiti specifici, la giurisprudenza ha quindi concluso che ogni qualvolta al contratto si applichino queste disposizioni, sarà rimessa alla libera iniziativa delle parti la facoltà di concludere il patto, non solo, contestualmente alla stipula del contratto di agenzia, ma anche durante il corso del rapporto, se non addirittura al momento del suo scioglimento.

 

La natura onerosa del patto

 

L’art. 1751bis c.c. stabilisce poi espressamente che l’accettazione del patto di non concorrenza comporta la corresponsione all’agente commerciale di un’indennità di natura non provvigionale, che quindi non incide sul calcolo della indennità di cessazione e non rileva neppure sotto il profilo previdenziale.

 

Il patto ha pertanto natura onerosa, considerato il sacrificio che si chiede all’agente, che per tutta la durata del vincolo si vedrà preclusa, in tutto o in parte, la possibilità di continuare a svolgere un certo tipo di attività.

 

Interessante in proposito è anche una recentissima sentenza del Tribunale di Treviso del 17.01.2024, la quale ha riconosciuto, a favore dell’agente, il diritto all’indennità relativa al patto di non concorrenza post-contrattuale anche nel caso che lo stesso consegua la pensione, nella fattispecie la c.d. “Quota 100”. E ciò in ragione, appunto, del significativo vantaggio che la preponente ottiene dal patto, indipendentemente dal fatto che il rispetto di tale obbligo abbia comportato o meno per l’agente un “sacrificio” rilevante.

 

Per stabilire l’importo di questa indennità, il codice civile rimanda agli AEC, i quali infatti prevedono dei criteri di calcolo matematico che tengono conto, tra le altre cose, della durata del rapporto e del patto, della natura monomandataria o plurimandataria del mandato e della media provvigionale percepita negli ultimi anni. Solo qualora gli AEC non trovino applicazione al contratto, l’indennità sarà determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:

 

alla media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza di contratto e alla loro incidenza sul volume di affari complessivo nello stesso periodo,
alle cause di cessazione del contratto di agenzia,
✓ all’ampiezza della zona assegnata all’agente,
✓ all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.

 

Se quindi la regola è che il vincolo di non concorrenza post-contrattuale deve avere un “prezzo” per la proponente, la giurisprudenza degli ultimi anni si è, tuttavia, dimostrata molto flessibile al riguardo, fino a ritenere ammissibile che pur a fronte del vincolo per l’agente non sia previsto nessun corrispettivo in favore di quest’ultimo.

 

Significative al riguardo sono due recenti sentenze del 2023 (Cass. civ. n. 5883/2023 e Corte d’Appello Milano, Sez. lavoro, n. 327/2023) le quali hanno confermato che la naturale onerosità del patto di non concorrenza non è inderogabile, in quanto non presidiata da una sanzione di nullità espressa e non diretta alla tutela di un interesse pubblico generale.

 

Sarà pertanto possibile per le parti stabilire nel contratto di agenzia che all’obbligo assunto non sia correlata una specifica indennità, atteso che “la non specifica valorizzazione economica dell’impegno può giustificarsi come conveniente nel contesto dell’intero rapporto di agenzia” (così Cass. civ. n. 5883/2023, sulla scia di molte sentenze conformi degli ultimi anni).

 

Ovviamente la clausola andrà redatta in maniera precisa, nel rispetto degli ulteriori vincoli (quelli sì inderogabili) stabiliti dall’art. 1751bis c.c. e più sopra richiamati.

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