APPALTI PUBBLICI: LE LINEE GUIDA PER LA REVISIONE PREZZI “ORDINARIA” DI SERVIZI E FORNITURE
Avv. Giulia Cavalli
Lo scorso 17 giugno 2026 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è svolta la presentazione delle nuove linee guida elaborate al fine di chiarire i meccanismi di revisione ordinaria dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture.
A valle di un confronto tra amministrazioni centrali, enti territoriali, associazioni, operatori del settore e stakeholders è stato elaborato il documento che dovrebbe fornire, tanto alle stazioni appaltanti che agli operatori economici a vario titolo coinvolti, uno strumento definito come “chiaro, uniforme e facilmente applicabile” per gestire efficacemente le clausole di revisione prezzi previste dal codice dei contratti pubblici, garantendo così che vengano sempre utilizzati criteri oggettivi, trasparenti e verificabili.
L’obiettivo dichiarato è quello di favorire l’equilibrio economico dei contratti di lunga durata, tenendo conto delle variazioni dei costi che possono intervenire nel tempo, dalle materie prime all’energia fino al costo del lavoro.
Ebbene, le predette linee guida si occupano – in particolare – della corretta attuazione della revisione dei prezzi c.d. “ordinaria” negli appalti di servizi e forniture ai sensi dell’articolo 60, comma 2 bis del D. Lgs. 36/2023, come sostituito dall’art. 23 del D. Lgs. 209/2024 con decorrenza dal 31.12.2024 che prevede che:
“Per gli appalti di servizi e forniture, resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui al comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all’indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In tale ipotesi, l’incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell’attivazione delle clausole di revisione prezzi”.
L’art. 60, così come da ultimo modificato, prevede quindi due diversi strumenti di revisione dei prezzi, uno di natura ordinaria – di cui ci occuperemo oggi – e uno di natura straordinaria, che risultano tra loro complementari operando su piani diversi.
Il primo è infatti finalizzato a gestire l’impatto del passare del tempo mentre il secondo mira a fronteggiare scostamenti di carattere eccezionale.
La logica sottesa a entrambi gli strumenti è quella di poter attivare dei rimedi riequilibratori ove l’oscillazione dei costi ecceda il rischio calcolato assunto dall’imprenditore senza, tuttavia, annullare il cosiddetto “rischio di impresa” connaturato all’attività svolta.
Fermo quanto sopra, la nuova clausola di revisione ordinaria dei prezzi introdotta si differenzia dalla clausola revisionale dell’articolo 60, comma 1, per la propria struttura definita “aperta” affidando alle stazioni appaltanti la valutazione in merito alla introduzione e definizione dei contenuti del meccanismo in esame.
Resta inteso che, come espressamente richiamato nelle Linee Guida, la flessibilità e apertura lasciata alle predette stazioni appaltanti rispetto alla sua introduzione va interpretata nel senso di favorire e raccomandare per gli appalti di servizi e forniture di durata, l’inserimento di meccanismi di corretta ponderazione dell’equilibrio contrattuale.
In ogni caso, al fine di evitare una duplicazione degli importi eventualmente dovuti dalla stazione appaltante in virtù dei due meccanismi di revisione prezzi, è previsto un meccanismo cd. di salvaguardia, a norma del quale gli incrementi riconosciuti in via ordinaria non concorrono al raggiungimento delle soglie per l’attivazione della revisione straordinaria.
Ebbene, allora, le Linee Guida chiariscono come:
1. In fase di gara le stazioni appaltanti devono individuare in maniera precisa e inequivoca se il contratto sottoscritto all’esito dell’aggiudicazione è supportato da meccanismi di indicizzazione del prezzo ai sensi dell’articolo 60, comma 2-bis e dell’Allegato II-2-bis del Codice.
Si precisa che tale previsione è riferita anche ai rapporti tra l’affidatario e i subappaltatori, in proporzione alle prestazioni da essi eseguite, ai sensi dell’articolo 119, comma 2-bis, del Codice.
2. In fase di sottoscrizione del contratto le clausole revisionali ordinarie disciplinate nel contratto devono inoltre indicare:
– il dies a quo per il calcolo della variazione (mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione),
– la periodicità della revisione, con cadenza almeno annuale,
– il divieto di computo degli incrementi ordinari ai fini dell’attivazione della revisione straordinaria,
– l’obbligo di trasferire gli adeguamenti ai subappaltatori in proporzione alle prestazioni eseguite, a pena di sospensione dei pagamenti fino alla dimostrazione dell’avvenuto riversamento ai predetti subappaltatori.
Viene poi precisato che le predette disposizioni trovano applicazione alle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture, il cui bando (o gli avvisi) è stato pubblicato a decorrere dal primo gennaio 2025.
In ogni caso, e nei limiti di copertura del contratto, viene comunque incentivata l’applicazione da parte delle stazioni appaltanti di meccanismi revisionali anche con riferimento ai contratti in corso alla data di pubblicazione delle Linee Guida.
Il presente articolo non intende fornire un parere legale e, per l’effetto, non può essere considerato sostitutivo di una consulenza legale specifica.
