AUTOTRASPORTO – AZIONE DIRETTA DEL SUB-VETTORE: PRESUPPOSTI E APPLICABILITÀ
Avv. Silvia Borrini
Overview della disciplina
L’art. 7ter del D. Lgs. 286/2005, come noto, introduce il diritto per il sub-vettore che ha svolto un servizio su incarico di un altro vettore, di agire direttamente per il pagamento del corrispettivo nei confronti del committente e di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto. Trattasi della c.d. azione diretta del sub-vettore che è considerato, nella filiera delle operazioni di trasporto, il soggetto più debole.
Del resto, la ragione sottesa alla norma è evidente: fornire al sub-vettore, in qualità di effettivo e materiale esecutore del servizio e che si trova in una posizione di squilibrio rispetto alle altre parti in ragione del mancato pagamento della prestazione eseguita, un’ulteriore azione a tutela del suo credito. Per facilitare il recupero della somma il sub-vettore per ottenere il corrispettivo dovutogli può rivolgersi direttamente “al committente e a tutti coloro che abbiano ordinato il trasporto”.
La solidarietà che caratterizza il lato passivo dell’obbligazione di pagamento del corrispettivo del sub-vettore, oltre ad essere testualmente prevista dalla norma sopra indicata, è espressione del principio sancito dall’art. 1294 c.c., permettendo quindi al creditore di esigere il proprio integrale credito da ciascun condebitore solidale.
Dall’altro lato, al sub-vettore spetta, qualora dovesse agire nei confronti del committente (o, più in generale, di tutti quelli che abbiano ordinato il trasporto), la prova dell’esistenza di un contratto di trasporto con il proprio ordinante/vettore principale che contenga i requisiti minimi tali da dimostrare la sussistenza del rapporto.
Infatti, l’esistenza, l’oggetto e l’esecuzione dell’incarico ricevuto dal vettore principale (concernente le prestazioni di trasporto commissionate da parte del committente nei confronti del quale si propone la domanda) costituiscono fatti costitutivi della pretesa del sub-vettore.
Principi, tutti, che vengono ricordati, da ultimo, dalla sentenza n. 505 resa dal Tribunale di Nocera Inferiore lo scorso 11 febbraio che, respingendo l’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla committente nei confronti del sub-vettore ha ritenuto da un lato che il credito era documentalmente provato (fatture, ddt, contratto) e dall’altro che l’opponente non avesse dato prova di fatti estintivi o modificativi della pretesa azionata dal creditore (ad es. l’infondatezza dell’eccezione di incongruità degli importi richiesti prima in diffida e poi in sede monitoria).
Inoltre, non risultava alcuna contestazione specifica dell’opponente circa l’esecuzione delle prestazioni di trasporto, sulle tariffe applicate e in ogni caso la documentazione non risultava essere stata contestata prima del giudizio.
Per l’effetto, sub-vettore che ha agito ex art. 7 ter cit. ha provato l’esistenza del rapporto con il vettore principale, l’esatta natura e consistenza delle prestazioni e il loro svolgimento, nonché il corrispettivo a riguardo pattuito: tali sono gli elementi costitutivi della domanda.
L’opposizione è stata, dunque, rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
L’orientamento giurisprudenziale prevalente
Nel corso degli anni, la giurisprudenza maggioritaria si è sempre mostrata molto favorevole all’applicazione della norma e sostanzialmente non pone limiti alla suddetta azione diretta in ragione del fatto che, abbiamo ricordato sopra, fornisce maggior tutela agli effettivi vettori a fronte dello svolgimento dell’attività e della sopportazione dei relativi costi.
La giurisprudenza è chiamata, dall’altro lato, a bilanciare gli interessi dei committenti, i quali spesso si trovano costretti a pagare due volte: la prima al vettore contrattuale, come da contratto di trasporto, la seconda al sub-vettore che esercita l’azione diretta nei loro confronti che debbono subire.
Provare di aver già corrisposto il dovuto pagamento al primo vettore non è considerata una valida eccezione per il committente che si trova costretto ad effettuare il doppio pagamento, con l’unica evidente soluzione di doversi rivalere nei confronti del primo vettore per la restituzione proprio delle somme pagate ex art. 7 ter.
Conclusioni
Ancora una volta la giurisprudenza (nel caso di specie) di merito, esprimendosi sulla normativa di settore relativa all’azione diretta di cui all’art. 7-ter del d.lgs. n. 286/2005, ha confermato l’orientamento interpretativo consolidatosi nel corso degli anni, ribadendo anche il ruolo cruciale della documentazione probatoria per la tutela dei diritti dei sub-vettori nel settore dei trasporti.
Il presente articolo non intende fornire un parere legale e, per l’effetto, non può essere considerato sostitutivo di una consulenza legale specifica.
