Il NUOVO CONTO TERMICO 3.0: PROFILI GENERALI
Avv. Giulia Cavalli
Lo scorso 26 settembre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) datato 7 agosto 2025 che sostituisce la precedente disciplina sul cd. Conto Termico 2.0.
Vediamo allora le novità relative a quello che è stato rinominato Conto Termico 3.0 o Nuovo Conto Termico in vigore dallo scorso 25 dicembre 2025.
Si tratta, in primo luogo, di un incentivo statale – a fondo perduto – volto a sostenere interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
I soggetti ammessi a godere del predetto incentivo sono, da un lato, le pubbliche amministrazioni e gli enti del terzo settore iscritti nell’apposito registro e, dall’altro, i soggetti privati – tra cui – le persone fisiche, i soggetti titolari di reddito di impresa e i soggetti titolari di reddito agrario.
Gli interventi che possono accedere a tali benefici rientrano in due ampie categorie, rivolte sia alle amministrazioni pubbliche che ai soggetti privati, aventi a oggetto:
1) interventi di piccole dimensioni aventi a oggetto l’incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti, tra cui richiamiamo, a solo titolo esemplificativo: l’isolamento termico di superfici opache, la sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi, la trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”, l’installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation);
2) interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti parti di essi o unità immobiliari esistenti, tra cui, sempre a titolo di esempio, richiamiamo: la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti e l’installazione di impianti solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling.
La dotazione finanziaria annuale stanziata è di Euro 900 milioni, da erogare tramite un sostegno in conto capitale fino a un massimo del 65% delle spese ammissibili, così suddivisi:
– Euro 500 milioni a privati, di cui 150 milioni destinati a imprese;
– Euro 400 milioni alle Pubbliche Amministrazioni, di cui 20 milioni destinati alle Diagnosi Energetiche.
Previa richiesta, inoltre, le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti del terzo Settore non economici possono ottenere anche il riconoscimento di un contributo anticipato a copertura delle spese da sostenere per la redazione di una diagnosi energetica.
Sono poi previste due modalità principali di accesso agli incentivi:
– accesso diretto, alla conclusione dei lavori, tramite iscrizione al portale del GSE e trasmissione dell’apposita richiesta entro 90 giorni appunto dalla data di conclusione dell’intervento.
In questo caso, i dati inseriti saranno verificati e se conformi – sempre a condizione che vi sia la copertura economica – il GSE, una volta inviata la lettera di ammissione agli incentivi con relativo perfezionamento della scheda contratto, erogherà gli incentivi.
– prenotazione, per lavori ancora da avviare o in corso di realizzazione, possibile esclusivamente per le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti del Terzo Settore.
Anche in questa ipotesi, per poter accedere all’incentivo deve essere rispettata almeno una delle seguenti condizioni:
(i) Diagnosi Energetica,
(ii) Contratto di Prestazione Energetica,
(iii) Altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica o un contratto di Partenariato Pubblico Privato,
(iv) Atto amministrativo attestante l’avvenuta assegnazione dei lavori con il verbale di consegna dei lavori.
Da ultimo, viene precisato che tutte le imprese, compresi anche gli enti del terzo settore economici, prima dell’avvio dei lavori e a pena l’inammissibilità della richiesta di accesso agli incentivi sono tenute a trasmettere una richiesta preliminare di accesso agli incentivi.
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Il presente articolo non intende fornire un parere legale e, per l’effetto, non può essere considerato sostitutivo di una consulenza legale specifica.
