LA SUBVEZIONE A CASCATA NEI TRASPORTI: SIGNIFICATO, FINALITÀ E IMPLICAZIONI OPERATIVE
Avv. Silvia Borrini
In tema di autotrasporto e di prestazioni svolte da un sub-vettore dietro incarico dello stesso vettore (nell’interesse del committente) ci siamo già occupati nel nostro articolo del 28 febbraio 2025 parlando dell’azione diretta del sub-vettore nei confronti del committente. Con l’appuntamento di oggi, approfondiamo un argomento strettamente correlato, occupandoci di subvezione e, in particolare, quella cd. “a cascata”.
Overview della disciplina della subvezione
L’art. 6ter del Dlgs 286/2005 disciplina la subvezione stabilendo che:
– il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori, previo accordo tra le parti del trasporto al momento della stipulazione del contratto o in corso di esecuzione dello stesso;
– ottenuta l’approvazione, il vettore si assume gli oneri e le responsabilità del committente per la verifica della regolarità del sub-vettore in materia retributiva, assicurativa e previdenziale, pena la responsabilità solidale;
– in caso di subvezione non autorizzata dal committente, quest’ultimo può risolvere il contratto per inadempimento, fatto salvo il pagamento delle prestazioni di trasporto già svolte.
La disciplina in tema di subvezione ha come finalità principale la sicurezza del trasporto: prevedere che la subvezione sia autorizzata consente, al committente, di sapere con certezza chi esegue materialmente il servizio, garantendo che il soggetto incaricato possieda i requisiti professionali, tecnici e assicurativi richiesti dalla legge.
Non solo. La tutela contrattuale sulla subvezione può impedire il sorgere di pratiche di dumping e dunque catene di affidamenti al ribasso che comprimono i margini economici e incidono negativamente sulle condizioni di lavoro degli autisti.
È fortemente consigliabile, dunque, inserire nei contratti di trasporto e logistica una clausola specifica, la cui violazione può comportare la risoluzione del contratto oltre che applicare penali.
La subvezione a cascata
Può capitare, tuttavia, che si assista al fenomeno della subvezione a cascata: è il caso del sub-vettore incaricato dal vettore che a sua volta – spesso in violazione delle previsioni contrattuali o in assenza di queste – affida il servizio di trasporto ad altro vettore (il sub-sub-vettore). Generalmente il committente viene a conoscenza di questi rapporti perché il sub-sub-vettore che non ha ricevuto il pagamento per il servizio prestato nell’interesse del sub-vettore, agisce con azione diretta verso il committente.
Eppure, la norma sopra citata è chiara:
“Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite”.
Conclusione
In un settore complesso e fortemente competitivo come quello della logistica, limitare o regolamentare l’affidamento a terzi non significa ostacolare l’efficienza, ma piuttosto assicurare che ogni soggetto coinvolto operi in modo trasparente e responsabile. La prassi ci dimostra come il divieto di subvezione non sia una regola puramente formale, ma uno strumento concreto di tutela per le parti coinvolte: i vettori devono conoscere i limiti contrattuali e normativi, mentre i committenti sono tenuti a vigilare sull’effettiva esecuzione del servizio.
Il presente articolo non intende fornire un parere legale e, per l’effetto, non può essere considerato sostitutivo di una consulenza legale specifica.
