Contratto di agenzia – Le ultime novità

CONTRATTO DI AGENZIA – LE ULTIME NOVITÀ

Avv. Silvia Borrini

Lo scorso 4 giugno, a Roma, è stato sottoscritto il nuovo testo degli Accordi Economici Collettivi che disciplina i rapporti tra agenti di commercio e società preponenti operanti nel settore del commercio e che si andranno ad affiancare a quelli del settore industria (AEC del 30 luglio 2014).

 

Il documento è stato, quindi, firmato dalle principali associazioni di categoria rappresentanti gli agenti (tra cui, ricordiamone alcune: F.N.A.A.R.C., FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, etc.) e dalle associazioni delle società mandanti (tra le altre, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, etc.) a valle di una trattativa che -si legge dai comunicati- ha coinvolto attivamente, appunto, le associazioni.

 

Dall’accordo del 2002 sono passati oltre 20 anni di considerevoli (per certi aspetti, epocali) cambiamenti nel mondo del business che richiedevano un necessario adattamento al testo dell’accordo cosicché potesse comprendere e regolamentare aspetti che vent’anni fai non serviva disciplinare, ma rispetto ai quali oggi non si può prescindere.

 

Il fine ultimo e maggiormente impattante nella pratica e nella quotidianità degli operatori di settore è quello di attualizzare il contratto di agenzia rendendo più stabile e duraturo così da rendere al contempo produttivo il rapporto di collaborazione tra agente e mandante. Infatti, i contratti di agenzia -ormai nella quasi totalità- richiamano gli accordi economici collettivi di riferimento e, per l’effetto, se il testo dell’accordo è “al passo con i tempi” lo sarà di certo anche il contratto che regola il rapporto inter partes.

Ma passiamo in rassegna le principali novità:

 

– con l’introduzione dell’art. 1bis – Definizione base di calcolo – vengono indicate come computabili ai fini del calcolo dei singoli istituti contrattuali, tutte le somme corrisposte dalla casa mandante come il coordinamento degli agenti;

 

– è stato rivisto il tema delle variazioni contrattuali nell’ottica di uniformarle ai sempre più repentini cambi dei mercati e al fine di mantenere l’equilibrio tra le parti (art. 3 – Zona di attività e variazioni del contenuto economico del rapporto);

 

– per la prima volta viene riconosciuto esplicitamente il diritto alla provvigione anche sulle vendite online, valorizzando il concetto di esclusiva di zona e l’attività di promozione diffusa svolta dagli agenti che oggi si conclude anche con vendite tramite e-commerce (art. 5 – Provvigioni);

 

– si è disciplinata la facoltà per l’agente di astenersi dallo svolgimento dell’attività per un massimo di 20 giorni nei 5 mesi successivi la nascita o adozione/affido del figlio per il padre senza che la mandante possa procedere alla risoluzione del rapporto (art. 10 – Gravidanza, Puerperio, Maternità e Paternità);

 

– è stato introdotto (e dunque recepito quanto ormai la giurisprudenza aveva in più occasioni già espresso) il diritto alle indennità in caso di pensionamento o invalidità del socio anche agli agenti che operano in forma di società di persone (art. 13 – Indennità di fine rapporto).

 

I tempi erano maturi per questo intervento che grazie alla contrattazione collettiva è stato possibile e che si inserisce in un momento storico di grande imprevedibilità dei mercati. L’AEC Commercio 2025 rimarrà in vigore sino al 30 giugno 2029 e sarà rinnovato di anno in anno salvo disdetta.

 

Nei nostri prossimi appuntamenti esamineremo più nel dettaglio gli articoli che introducono novità rilevanti anche dal punto di vista, oltre che giuridico, pratico e che di fatto determinano un impatto quotidiano e concreto lato agente e lato preponente.

 

Il presente articolo non intende fornire un parere legale e, per l’effetto, non può essere considerato sostitutivo di una consulenza legale specifica.

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