Energy Release 2.0

ENERGY RELEASE 2.0

Avv. Giulia Cavalli

L’Energy Release è stata introdotta per promuovere investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica.

 

Lo scorso 4 marzo 2025 il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha comunicato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che al termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse per accedere al meccanismo del cosiddetto Energy Release 2.0 sono state presentate 559 manifestazioni di interesse da 3400 soggetti energivori interessati ad abbattere i costi energetici che costituiscono, per molte aziende in diversi settori, una grossa barriera in termini di crescita e competitività.

 

Ma cos’è nello specifico e chi può usufruirne?

 

Si tratta di un meccanismo finalizzato a favorire l’installazione di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e si rivolge esclusivamente ai soggetti iscritti nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali che possono partecipare alla misura sia singolarmente sia tramite aggregazione.

 

Il meccanismo prevede che le predette imprese possano usufruire – per un periodo di durata pari a 36 mesi – di una vera e propria anticipazione dell’energia da parte del GSE in cambio dell’impegno alla realizzazione di impianti rinnovabili che saranno poi utilizzati per restituire l’energia anticipata in un lasso di tempo pari a 20 anni.

 

La capacità di generazione dell’energia da restituire potrà essere realizzata anche per mezzo di soggetti terzi e tramite:

 

– la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima pari a 200 kW ciascuno;

 

– l’esecuzione di interventi di potenziamento o di rifacimento di impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici che consentono un incremento di potenza pari almeno a 200 kW.

 

Il GSE precisa, inoltre, che la capacità di generazione di energia di questi impianti dovrà essere complessivamente pari almeno al doppio di quella necessaria alla restituzione dell’energia anticipata dal GSE nei 36 mesi e l’entrata in esercizio degli stessi dovrà avvenire entro 40 mesi dalla data di stipula del contratto di anticipazione di energia tra il cliente finale energivoro e il GSE.

 

Le diverse fasi di attuazione del meccanismo

 

L’Energy Release 2.0 prevede diverse fasi per la sua attuazione, la prima delle quali è quella di assegnazione dell’energia nella disponibilità del GSE.

 

Per l’anno 2024 è già stato pubblicato un bando all’interno del quale sono state messe a disposizione dal GSE informazioni quali: il volume di energia elettrica disponibile, il prezzo di cessione, le modalità di accesso dei clienti finali energivori, i criteri per la determinazione della nuova capacità di generazione, gli schemi dei contratti di anticipazione e restituzione, oltre alle garanzie richieste.
Attraverso queste informazioni le imprese hanno potuto valutare il proprio interesse a partecipare e hanno quindi inviato la propria manifestazione di interesse.

 

Ora si apre quindi la successiva fase in cui il GSE provvederà all’assegnazione dell’energia.

 

Per far ciò dovrà sottoscriversi il cosiddetto contratto di anticipazione che consente all’impresa e/o all’aggregazione di imprese di accedere al beneficio dell’anticipazione dei volumi di energia assegnati in esito alla manifestazione di interesse.

 

Il GSE ha messo a disposizione nella propria area documentale appositi template utili a comprendere le condizioni e le clausole necessarie per la stipula di questo tipo di contratto, oltre al concreto meccanismo di cessione dell’energia elaborato sulla base di quanto previsto all’art. 5, comma 1, lettera b), del DM n. 268 del 23 luglio 2024.

 

Come anticipato, entro i 40 mesi successivi alla data di stipula del contratto di anticipazione, poi, l’impresa dovrà sottoscrivere il contratto di restituzione o, in alternativa, assicurarne la sottoscrizione da parte di un soggetto terzo, qualora la nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili sia realizzata da quest’ultimo.

 

Questo contratto attua l’ultima fase del meccanismo disciplinando le modalità e l’obbligo di restituzione dell’energia elettrica anticipata dal GSE e del controvalore delle cosiddette Garanzia di Origine (GO) ovvero di quelle certificazioni elettroniche che attestano l’origine rinnovabile delle fonti utilizzate dagli impianti, per un periodo – come anticipato – pari a venti anni.

 

Si precisa che, nel caso in cui si intenda procedere alla restituzione da più impianti, dovrà essere sottoscritto un contratto di restituzione per ogni impianto.

 

Alla luce di quanto sopra, non resta che attendere e capire quante delle 559 manifestazioni di interesse ricevute dal GSE per il bando chiusosi lo scorso 3 marzo si tradurranno nella sottoscrizione di veri e propri contratti e se questo meccanismo – in definitiva – sarà davvero utile nell’aumentare la competitività sul mercato delle imprese energivore solitamente più esposte alla concorrenza internazionale.

 

Il presente articolo non intende fornire un parere legale e, per l’effetto, non può essere considerato sostitutivo di una consulenza legale specifica.

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