IL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO NEGLI INVESTIMENTI ENERGETICI: TRA STABILITÀ E INTERESSE PUBBLICO
Dott. Riccardo Mathis
Quando si pianifica un investimento a lungo termine, specialmente nel settore delle energie rinnovabili, la stabilità delle regole del gioco è un fattore determinante. La corretta pianificazione economica e finanziaria di progetti legati a incentivi statali presuppone la certezza che tali benefici vengano erogati e rimangano stabili per l’intera durata del piano economico. Tuttavia, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale dimostra che questa stabilità non è un valore assoluto, aprendo un delicato dibattito sul bilanciamento tra l’iniziativa economica privata e la tutela dell’interesse pubblico.
Il fulcro giuridico della questione risiede nel principio del legittimo affidamento. In termini generali, questo principio impone che lo Stato non possa modificare unilateralmente e in modo retroattivo le condizioni di favore precedentemente garantite ai privati, qualora queste abbiano indotto i soggetti economici a effettuare investimenti significativi basandosi sulla stabilità del quadro regolatorio. Nel settore energetico italiano, l’applicazione pratica di questo principio è stata severamente testata dai decreti del “Conto Energia”. Questo meccanismo incentivante garantiva agli operatori del fotovoltaico tariffe fisse e costanti sull’energia prodotta per un periodo di vent’anni, un arco temporale ritenuto idoneo a coprire i costi di installazione e ad assicurare il rientro finanziario.
Tuttavia, con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (noto come decreto “spalma-incentivi”), il legislatore ha rideterminato in senso peggiorativo le tariffe già riconosciute agli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW, spalmandole su un periodo di 24 anni anziché 20, o applicando riduzioni percentuali dirette. A fronte dei numerosi ricorsi promossi dagli operatori, che lamentavano il tradimento della parola data dallo Stato, la questione è giunta davanti alle massime magistrature nazionali ed eurounitarie per valutarne la legittimità.
La Corte Costituzionale, con la fondamentale sentenza n. 16 del 2017, ha chiarito le solide ragioni pubblicistiche alla base dell’intervento. La Consulta ha evidenziato che la rimodulazione rispondeva a un interesse generale meritevole di tutela, legato alla sostenibilità economica del sistema-paese:
“Il legislatore del 2014 è intervenuto in un contesto congiunturale nel quale – a fronte della remuneratività delle tariffe incentivanti per l’energia solare prodotta da fonte fotovoltaica, rivelatasi progressivamente più accentuata, sia rispetto anche ai costi di produzione, sia rispetto al quadro complessivo europeo – era venuto specularmente in rilievo il crescente peso economico di tali incentivi sui consumatori finali di energia elettrica”
I giudici costituzionali hanno sancito che il divieto di retroattività della legge non è assoluto. Il legislatore può modificare sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, a patto che l’intervento non sia irrazionale o arbitrario e che persegua un equo bilanciamento degli opposti interessi in gioco, in questo caso volto a coniugare il supporto alle rinnovabili con la sostenibilità dei costi a carico degli utenti in bolletta (in particolare le piccole e medie imprese).
In perfetta sintonia con questo orientamento, si è pronunciata la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Sez. V, 15 aprile 2021, nelle cause riunite C-798/18 e C-799/18). I giudici di Lussemburgo hanno ribadito che la tutela del legittimo affidamento non può essere invocata per bloccare qualsiasi evoluzione normativa, specie in presenza di regimi di favore statali. Secondo la Corte UE, un “operatore economico prudente e accorto” avrebbe dovuto prevedere la possibilità di un adeguamento delle tariffe, sia per la natura mutevole della legislazione di settore, sia alla luce della forte contrazione dei costi della tecnologia fotovoltaica registrata negli anni successivi all’introduzione dei primi decreti.
Che non si tratti di una discussione confinata al passato, ma di un principio vivo e costantemente applicato nei tribunali, lo dimostra la recente giurisprudenza. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6531 del 23 luglio 2025, si è trovato nuovamente a fare i conti con gli strascichi di quella stagione e con i poteri di rettifica e rideterminazione delle tariffe da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE). I giudici di Palazzo Spada, richiamando espressamente i principi sanciti dalla Corte Costituzionale nel 2017, hanno confermato la legittimità delle azioni amministrative volte a ricalibrare e correggere i parametri di calcolo degli incentivi erogati, respingendo le tesi difensive basate sul decorso del tempo o sulla cristallizzazione del diritto. Questo arresto giurisprudenziale conferma che il potere dello Stato e dei suoi organi di vigilanza di intervenire sui flussi finanziari degli incentivi per ragioni di equità e corretta applicazione delle norme prevale sulle aspettative di stabilità pura del privato.
In conclusione, investire nel settore energetico oggi richiede qualcosa in più di un semplice calcolo matematico sui rendimenti attesi. La vera chiave per proteggere i propri capitali è una pianificazione che metta al centro anche la variabile legale. Muoversi in anticipo, analizzare i trend normativi e monitorare come si orientano i giudici non è un passaggio burocratico in più, ma la migliore strategia per dare stabilità e futuro ai propri progetti commerciali.
Il presente articolo non intende fornire un parere legale e, per l’effetto, non può essere considerato sostitutivo di una consulenza legale specifica.
