LE CLAUSOLE DI “HARDSHIP”
Avv. Giulia Cavalli
Le clausole cosiddette di Hardship sono uno strumento tipico del commercio internazionale che potrebbero rilevarsi di grande utilità nei tempi incerti che stiamo vivendo a causa delle molteplici crisi internazionali che non accennano a risolversi.
Vediamo allora insieme di cosa si tratta e se e come è possibile implementarle nella cornice normativa italiana.
Come anticipato, le clausole di Hardship sono dei veri e propri strumenti contrattuali utilizzati a livello internazionale per regolamentare a priori – prima che intervenga un evento straordinario, inatteso e capace di alterare l’equilibrio tra i contraenti – le conseguenze del tutto imprevedibili di queste situazioni.
Lo scopo quindi, non è quello di fornire uno strumento per poter sciogliere il contratto e liberarsi dalle obbligazioni assunte ma, piuttosto, quello di ripristinare l’equilibrio contrattuale tra le parti quando una prestazione è divenuta economicamente eccessivamente onerosa a causa di fattori esterni.
Pensiamo, ad esempio, alle fluttuazioni dei prezzi cui siamo stati abituati al periodo post pandemia e a cui, peraltro, stiamo purtroppo nuovamente assistendo a causa di tutti i conflitti attualmente in corso, la cui conclusione non sembra prossima e il cui esito pare, quanto meno, incerto.
Al contrario, le clausole di forza maggiore hanno la diversa funzione di gestire il periodo di oggettivo impedimento alla prosecuzione del contratto, non dipendente da un’eccessiva sproporzione economica ma, bensì, ma da un’oggettiva impossibilità di fornire la prestazione.
Chiarita la predetta distinzione, entriamo nel merito delle clausole di Hardship che vengono generalmente strutturate come segue:
– In primo luogo, è necessario che le parti identifichino precisamente e circoscrivano la serie di eventi eccezionali che possono portare al verificarsi di uno squilibrio contrattuale,
– Devono, poi, essere chiarite le modalità con cui le parti comunicano e accertano tra loro il verificarsi di detti eventi, e
– In ultimo, devono determinare a priori quale sarà la procedura utilizzata per ripristinare l’equilibrio perduto permettendo così la prosecuzione del rapporto contrattuale.
Vediamo, ora, come queste si sposano con la normativa italiana.
In generale, il nostro codice civile prevede espressamente, a norma dell’art. 1467 c.c., che, per i contratti a esecuzione continuata o periodica, il verificarsi di un evento eccezionale e imprevedibile che renda “eccessivamente oneroso” per la parte colpita da detto evento procedere nell’esecuzione del contratto può domandare la risoluzione del contratto; l’altra parte, invece, può evitare tale conseguenza offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
Ebbene, a parte questa disposizione, il resto è lasciato alla libertà negoziale delle parti.
Ciò significa che sta alle predette parti – in via preventiva e di volta in volta durante la negoziazione del contratto – prevedere l’inserimento di appositi meccanismi che tutelino i contraenti da circostanze che risultano imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto.
Sul punto preme, tuttavia, rilevare che – già durante il periodo della pandemia – la Corte di Cassazione aveva pubblicato la Relazione Tematica n. 56/2020, in cui riconosceva che, in conseguenza della diffusione del Covid-19, erano sorte conseguenze pregiudizievoli che andavano ben oltre una “semplice congiuntura finanziaria sfavorevole” e quindi potenzialmente ricompresa nella cosiddetta alea di rischio di ciascuna parte al momento della conclusione del contratto.
In proposito, la predetta corte è, pertanto, arrivata a ritenere che esiste anche nel nostro ordinamento un vero e proprio diritto della parte pregiudicata ad agire in giudizio per la risoluzione del contratto squilibrato, “tanto in ragione dell’inusuale aumento di una o più voci di costo della prestazione da eseguire (c.d. “eccessiva onerosità diretta”), quanto a causa della speciale diminuzione di valore reale della prestazione da ricevere (c.d. “eccessiva onerosità indiretta”)”, aprendo così indirettamente le porte ex post ai medesimi concetti portati dalle clausole di Hardship che, tuttavia, hanno il pregio di gestire il problema prima che sorga evitando contenziosi e potenziali scontri tra le parti.
Il presente articolo non intende fornire un parere legale e, per l’effetto, non può essere considerato sostitutivo di una consulenza legale specifica.
