L’IMPIEGO DELL’IA NELLE PROFESSIONI ALLA LUCE DELLA LEGGE N. 132/2025
Riccardo Mathis
Il 10 ottobre 2025 è entrata in vigore la legge n. 132/2025, primo intervento organico del legislatore italiano dedicato alla disciplina dell’intelligenza artificiale. Il provvedimento si inserisce nel più ampio contesto europeo tracciato dal Regolamento (UE) 2024/1689, meglio noto come AI Act, con l’obiettivo di armonizzare i principi generali sull’uso dell’IA e garantire che lo sviluppo tecnologico avvenga nel rispetto dei diritti fondamentali della persona sanciti dalla Costituzione e dalle norme europee.
Il nuovo impianto normativo rappresenta un punto di novità che avrà effetti rilevanti in numerosi ambiti: da quello sanitario alla cybersicurezza, dalla pubblica amministrazione alle professioni intellettuali, passando per la giustizia e i rapporti di lavoro.
Proprio le professioni intellettuali trovano una disciplina specifica all’articolo 13 della legge, disposizione destinata ad avere un impatto significativo sull’attività di avvocati, commercialisti, medici, architetti e, più in generale, su tutti coloro che svolgono prestazioni fondate su competenze personali e su un rapporto fiduciario con il cliente.
La norma stabilisce che l’uso di sistemi di intelligenza artificiale in questo ambito è consentito solo per attività strumentali o di supporto e non può sostituire il lavoro intellettuale umano. In altre parole, il professionista resta al centro del processo decisionale: l’IA può agevolare la raccolta e l’elaborazione delle informazioni, ma non può incidere sulla valutazione giuridica, sulla diagnosi medica o su qualunque attività che richieda autonomia di giudizio. La legge riafferma così il principio tradizionale secondo cui la prestazione intellettuale si fonda sull’apporto personale e sulla responsabilità del professionista.
Ma la vera novità risiede nell’obbligo di trasparenza. La norma impone di informare il cliente, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, sull’impiego di strumenti di intelligenza artificiale nello svolgimento della prestazione. Si tratta di un obbligo nuovo, volto a garantire che il cliente sia consapevole del fatto che la prestazione potrà avvalersi di strumenti tecnologici automatizzati.
La legge non specifica, tuttavia, quali informazioni debbano essere fornite né con quali modalità. Non viene previsto, ad esempio, un modello di informativa o un elenco dei contenuti obbligatori. La formulazione lascia quindi un margine interpretativo che sarà verosimilmente chiarito dai decreti attuativi o dalle linee guida che gli Ordini professionali potranno emanare.
Le prime reazioni del mondo professionale non sono mancate.
Alcuni Ordini hanno dichiarato di non voler predisporre modelli uniformi di informativa, ritenendo che ogni professione presenti peculiarità tali da richiedere un adattamento caso per caso. Altri hanno invece evidenziato che un consenso generico sull’uso dell’IA non può ritenersi sufficiente e che occorre fornire al cliente una spiegazione concreta e comprensibile del ruolo effettivo della tecnologia nella prestazione. Le posizioni più scrupolose suggeriscono che l’informativa debba indicare — in modo proporzionato ma chiaro — quali sistemi vengono utilizzati, per quali finalità e sotto quale livello di supervisione umana, precisando che la responsabilità delle decisioni e dei risultati resta integralmente in capo al professionista.
Si tratta, è bene sottolinearlo, di orientamenti interpretativi e non di obblighi normativi già fissati.
La sfida che attende le professioni nei prossimi mesi sarà dunque quella di coniugare innovazione e fiducia. La tecnologia potrà diventare un alleato prezioso solo se il suo impiego resterà comprensibile, controllato e dichiarato. La trasparenza, in questo senso, non è un mero adempimento, ma il presupposto di un uso etico e consapevole dell’intelligenza artificiale.
Il presente articolo non intende fornire un parere legale e, per l’effetto, non può essere considerato sostitutivo di una consulenza legale specifica.
