RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA – LA RESPONSABILITÀ DELL’ISTITUTO DI CREDITO IN CASO DI BONIFICO SU IBAN ERRATO
Avv. Silvia Borrini
Proseguiamo con l’arricchire la pagina dedicata alla giurisprudenza della Corte di Cassazione commentando una recentissima pronuncia in tema di responsabilità, dovere di diligenza, danno ingiusto e, in particolare, teoria del cd “contatto sociale qualificato“. Ma vediamo di cosa si tratta.
Introduzione – il fatto
La controversia nasce dal mancato pagamento in favore del soggetto che agiva nel 2013 avanti al Tribunale di Brescia (“Ricorrente”) del danno liquidatogli da parte della compagnia assicurativa (“Compagnia”) a seguito dell’errata indicazione dell’IBAN che la Compagnia aveva inserito nell’ordine di bonifico inviato all’istituto di credito (“Banca”). Dalle verifiche risultava, infatti, che la Compagnia nell’ordine di bonifico aveva indicato -errando- un conto corrente intestato ad un soggetto terzo, le cui generalità non furono mai comunicate al Ricorrente dalla Banca.
Il Ricorrente agiva, come detto, in giudizio ritenendo la Banca responsabile dell’errore in quanto avrebbe dovuto accorgersi che il titolare del conto corrente, su cui essa aveva provveduto ad accreditare quella somma in esecuzione dell’ordine di bonifico disposto dalla Compagnia, non era intestato al Ricorrente, ossia al soggetto a favore del quale la Compagnia avrebbe voluto/dovuto pagare, bensì a un terzo e, soprattutto, di aver omesso di fornire il nominativo del terzo così da permettergli di tentare il recupero del pagamento.
La Banca, lato suo, ritenendo di aver operato correttamente e in conformità alle disposizioni di legge in materia (D. Lgs. n. 11/2010, regolante i servizi di pagamento, e D. Lgs. n.196/2003, disciplinante la tutela dei dati personali) chiedeva il rigetto delle pretese del Ricorrente.
Il Tribunale di Brescia, rilevando sussistere la responsabile ex art. 2043 c.c. della Banca e dunque ravvisando la condotta negligente per non aver, a fronte di un importo elevato, ritenuto di verificare la corrispondenza tra codice IBAN e nome del beneficiario, condannava la Banca al pagamento della somma richiesta al Ricorrente.
La sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Brescia a cui si era rivolta la Banca. In ragione del rigetto dell’appello, la Banca proponeva ricorso per Cassazione incardinando il relativo giudizio nel quale si costituiva il Ricorrente.
La responsabilità della Banca ex art. 2043 cod. civ. – La decisione della Corte
Approdato il fascicolo -e la relativa questione- in Corte di Cassazione, quest’ultima viene chiamata ad esprimersi circa la ritenuta violazione o falsa applicazione degli artt. 1118, comma 2, 1189 cod. civ. e dell’art. 24 (vigente pro tempore) del D. Lgs. 11 del 2010. La Banca assume, infatti, che la Corte d’Appello abbia manifestatamente violato le predette previsioni ritenendo sussistere, nel caso esaminato, la perdita, da parte del Ricorrente, del proprio diritto di credito nei confronti della Compagnia e il conseguente diritto di rivalsa nei confronti dell’accipiens (il terzo), ancorché si versasse in un caso regolato dall’art. 1188, comma 2, cod. civ. e non dall’art. 1189 cod. civ.
La Corte dopo una disamina anche dell’evoluzione storica della disciplina inerente ai pagamenti elettronici richiamate le norme specifiche di settore anche in tema di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione di un’operazione di pagamento (artt. 24-28 del D. Lgs. 11/2010) giunge a distinguere le casistiche e dunque le differenti situazioni. In particolare:
A) disposizione di pagamento errata che, conseguentemente, provochi un danno al cliente dell’istituto di credito sia esso pagatore o ricevente;
Nella seconda ipotesi, che è quella che ci interessa, la banca ha un dovere di diligenza nei confronti dell’effettivo beneficiario rimasto insoddisfatto e quindi, per liberarsi da responsabilità deve provare di aver agito adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un’erronea individuazione del beneficiario del pagamento o, quantomeno, deve dimostrare di essersi comportata in modo da rendere possibile la individuazione del soggetto gratificato dal pagamento erroneamente effettuato.
E, a tal riguardo, la Corte di Cassazione ritiene che qualora venga accertata una difformità successivamente all’esecuzione dell’ordine di pagamento, gli stessi intermediari sono tenuti a fornire i dati anagrafici o societari dell’accipiens per permettere al creditore di esercitare un’azione di ripetizione delle somme indebitamente percepite dal primo non potendosi invocare la tutela della privacy al fine di giustificare il rifiuto di comunicare al pagatore i dati anagrafici o societari del proprio correntista.
Richiama, principi consolidati in proposito: “l’interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere a fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, e dall’ordinamento configurati come prevalenti nel necessario bilanciamento operato, fra i quali l’interesse, ove autentico e non surrettizio, all’esercizio del diritto di difesa in giudizio”.
Per l’effetto e in conclusione: “In tema di responsabilità di una banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, allorquando il beneficiario, nominativamente indicato, di un pagamento da eseguirsi tramite bonifico sia sprovvisto di conto di accredito presso la banca intermediaria, sicché nemmeno è utilizzabile la specifica disciplina ex art. 24 del D. Lgs. n. 11 del 2010, si applicano le regole di diritto comune, per cui grava sull’intermediaria stessa, responsabile, secondo la teoria del “contatto sociale qualificato”, nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa dell’indicazione, rivelatasi inesatta, del proprio IBAN, l’onere di dimostrare di aver compiuto l’operazione di pagamento, richiestagli dal solvens, adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un’erronea individuazione di detto beneficiario, o quanto meno, di essersi adoperata per consentirgli la individuazione del soggetto concretamente gratificato del pagamento destinato, invece, al primo, anche comunicandogli, ove necessario, i relativi dati anagrafici o societari”.
