IMPIANTI FOTOVOLTAICI E AGRIVOLTAICI: LE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL “DECRETO AGRICOLTURA” IN ATTESA DELLA SUA CONVERSIONE IN LEGGE
Avv. Giulia Cavalli
In attesa della definitiva conversione in legge del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, rinominato “Decreto Agricoltura”, facciamo il punto sulle nuove – sebbene provvisorie e non confermate – disposizioni introdotte al fine di limitare l’installazione di impianti fotovoltaici sul suolo agricolo.
L’art. 5 nella sua attuale formulazione, in particolare, prevede espressi limiti all’installazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.
Allo stato, pertanto, è possibile collocarli unicamente:
– in zone agricole, solo se si tratta di interventi di “revamping” di impianti esistenti e senza incremento dell’area occupata superiore al 20%,
– in cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento,
– nei siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali,
– nei siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali,
– nelle aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento,
– nelle aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
A tal proposito, risulta importante rilevare come il decreto non escluda quindi l’installazione degli impianti cosiddetti agrivoltaici che, per definizione, sono impianti fotovoltaici che adottano soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione e che, di conseguenza, devono essere collocati in modo tale da consentire la contestuale esecuzione sul terreno delle predette attività, circostanza impossibile nel momento in cui i moduli vengono collocati direttamente a terra.
Al fine di rendere ancora più chiara la distinzione, molti degli emendamenti presentati propongono, tuttavia, di precisare ulteriormente detto concetto.
Non solo. È attualmente al vaglio la possibilità di includere nella definizione di “agrivoltaico” anche tutte le tipologie di pannelli che semplicemente siano compatibili o agevolino la presenza di colture, così da ampliare la platea degli interventi effettivamente consentiti, limitando al contempo i costi connessi alla loro installazione; attualmente, infatti, sono compatibili con la definizione di agrivoltaico solo pannelli con altezza da terra pari a due metri.
L’art. 5, poi, chiude precisando che restano in ogni caso esclusi dalle predette limitazioni gli interventi che siano attuativi delle misure di investimento del PNRR, del PNC ovvero siano necessari per il conseguimento degli del predetto PNRR.
Continuerà, invece, ad applicarsi la normativa previgente per gli impianti le cui procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale siano già avviate alla data di entrata in vigore del decreto.
Questo ultimo passaggio, tuttavia, ha destato non poche perplessità proprio per la sua generica formulazione anche alla luce del via libera da parte dalla conferenza unificata allo schema di D.M. Ambiente contenente i criteri che le Regioni dovranno utilizzare per “mappare” le aree idonee e non idonee per l’installazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili; pare, infatti, che sia stata eliminata la previsione che fa salva l’applicazione della normativa previgente per gli impianti il cui iter autorizzativo sia già iniziato, con conseguente rischio di dover ripresentare le pratiche e non poter più usufruire della previgente versione della norma.
Anche in questo caso, pertanto, sono stati presentati emendamenti per la conversione del Decreto Agricoltura volti a chiarire, una volta per tutte, quale sarà il corretto processo autorizzativo da seguire e quale normativa risulterà applicabile alle specifiche situazioni.
Da ultimo vale la pena sottolineare la possibilità che la legge di conversione contenga anche apposite tutele per garantire gli investimenti da parte delle industrie energivore affinché siano incentivate alla realizzazione di impianti rinnovabili utili a soddisfare il proprio fabbisogno di energia.
Non ci resta che attendere l’approvazione del testo definitivo. Vi terremo aggiornati.

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