RITARDI VIA E IMPIANTI FER: QUANDO IL SILENZIO DEL MASE È ILLEGITTIMO
Dott. Riccardo Mathis
La transizione energetica in Italia continua a fare i conti con un collo di bottiglia strutturale: i tempi della burocrazia. Chi sviluppa impianti a fonti rinnovabili sa bene quanto sia complesso far avanzare le istanze di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), soprattutto quando si incrociano le competenze di più ministeri e i criteri di priorità fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC).
Una recente sentenza del TAR del Lazio (sentenza n. 12383 del 7 luglio 2026) offre però coordinate molto importanti per gli operatori del settore, tracciando una linea netta tra ciò che è illegittimo e ciò che, invece, risponde a una necessaria garanzia di tutela del territorio.
Al centro della controversia c’era il ricorso di una società titolare di un progetto fotovoltaico da circa 31 MW nel Comune di Roma, rientrante tra i progetti PNIEC. Nonostante l’istanza fosse stata dichiarata procedibile e si fossero concluse le fasi di consultazione pubblica, il procedimento si era bloccato. I termini perentori previsti dal Testo Unico Ambientale per l’espletamento dell’istruttoria da parte della Commissione tecnica e per la conclusione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) erano ampiamente spirati, senza che l’amministrazione avesse adottato alcun provvedimento espresso. Di fronte a questo stallo, la società ha adito il giudice amministrativo per denunciare il silenzio-inadempimento.
La difesa dell’Amministrazione statale faceva leva sugli ordini di priorità e sul meccanismo di trattazione “per quote differenziate” introdotto per smaltire l’arretrato, argomentando che i progetti classificati come “non prioritari” finissero per subire una sorta di slittamento strutturale, privo di rigide scadenze sanzionatorie.
Il TAR ha respinto questa linea difensiva richiamando un principio cardine: i termini che scandiscono il Ro.
Tuttavia, la sentenza pone un argine rigoroso a tutela del territorio, escludendo che la celerità possa trasformarsi in una scorciatoia per aggirare i controlli ambientali e paesaggistici. L’azienda ricorrente aveva infatti chiesto di accertare anche l’inerzia o la formazione di un silenzio-assenso da parte del Ministero della Cultura (MIC) in merito al prescritto atto di concerto.
Su questo punto, i giudici hanno escluso qualsiasi responsabilità in capo al MIC: mancando a monte il parere tecnico e lo schema di provvedimento della Commissione del MASE, il Ministero della Cultura non può essere considerato in ritardo, non potendo esprimersi sul nulla. Ma vi è di più: il TAR ha ribadito che non è in alcun modo applicabile l’istituto del silenzio-assenso orizzontale. In parole semplici, il MASE non può decidere da solo né superare l’assenza del concerto culturale. La decisione finale deve essere espressa e deve obbligatoriamente recepire il concerto del MIC, pena l’illegittimità dell’atto
Il presente articolo non intende fornire un parere legale e, per l’effetto, non può essere considerato sostitutivo di una consulenza legale specifica.
