Segue. Contratto di agenzia – Le ultime novità

SEGUE. CONTRATTO DI AGENZIA – LE ULTIME NOVITÀ

Avv. Silvia Borrini

 

Abbiamo già avuto modo di darvi notizia dell’entrata in vigore dei nuovi AEC – Settore commercio. A partire da questo contributo e a seguire nei prossimi appuntamenti, analizzeremo le novità davvero rilevanti approfondendo gli aspetti che rappresentano una svolta rispetto al testo precedente.

 

Iniziamo dunque dall’art. 13 rubricato “Indennità di fine rapporto” e che disciplina modalità e criteri applicativi per quanto attiene alla determinazione in concreto della misura dell’indennità in caso di cessazione del rapporto.

 

L’art. 13 del nuovo AEC commercio contiene almeno due previsioni principali che segnano un cambio di passo rilevante per chi opera in questo settore, e cioè:

 

1. viene riconosciuta l’indennità di fine rapporto anche agli agenti costituiti in forma societaria, e


2. vengono fissati nuovi criteri per il calcolo del FIRR a decorrere dal 1° gennaio 2026.

 

1. Il riconoscimento dell’indennità di fine rapporto anche per gli agenti costituiti in forma societaria

Di grande rilievo è, senza dubbio, il riconoscimento dell’indennità di fine rapporto anche nei casi in cui il contratto di agenzia sia in capo a una società di persone. Infatti, è stato introdotto un apposito comma che prevede che Qualora il contratto di agenzia sia stipulato con una società di persone, l’indennità di cui al presente articolo sarà corrisposta alla società anche nell’ipotesi di suo scioglimento per il raggiungimento dell’età pensionistica ENASARCO o INPS di tutti i soci ed anche nell’ipotesi in cui, a causa di invalidità permanente totale o conseguimento della pensione di vecchiaia ENASARCO o conseguimento della pensione INPS o di decesso di taluni soci, venga meno la pluralità dei soci senza che la stessa venga ricostituita nel termine di cui all’articolo 2272, n. 4), del codice civile.

 

Viene, quindi, riconosciuto il diritto alle indennità di fine rapporto anche in caso di scioglimento della società di persone qualora vi sia (i) il raggiungimento dell’età pensionabile di tutti i soci; oppure (ii) una situazione di invalidità permanente, pensionamento o decesso di alcuni soci che comporti la perdita della pluralità dei soci senza successiva ricostituzione.

 

Questa previsione rappresenta, senza dubbio, un ampliamento della tutela anche ai casi societari. Infatti, prima del nuovo AEC, gli agenti in forma societaria (società di persone) erano spesso esclusi dal riconoscimento dell’indennità di fine rapporto in molte ipotesi (ad esempio quando mutava la composizione societaria). Il nuovo art. 13 colma questa lacuna garantendo che, anche in quei casi, l’indennità trovi applicazione in presenza di pensionamento, invalidità, decesso o scioglimento della società.

 

In più occasioni i Tribunali sono stati chiamati a pronunciarsi in merito alla sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento o meno del diritto all’agente (socio di società di persone) di vedersi riconoscere le indennità di cessazione del rapporto.

 

Va ricordata, a tal riguardo, l’ordinanza della Corte di Cassazione (cfr. n. 8008/2018) che aveva così disposto: in tema di contratto di agenzia, qualora il rapporto sia intercorso con una società di persone, le motivazioni del recesso non possono che riguardare fatti che impediscano alla società stessa la prosecuzione dell’attività, rimanendo, invece, irrilevanti, di per sé, le circostanze riguardanti la persona del socio, sia pur accomandatario, quali età, infermità o malattia, se non determinanti alcuna conseguenza sulla prosecuzione dell’attività sociale. Principio valido salvo che: “le predette evenienze non abbiano concorso a determinare una causa di scioglimento della società e, quindi, di cessazione dell’attività medesima.

 

È evidente che con l’introduzione della previsione normativa specifica, l’ambito di applicabilità oggi è stato disciplinato, ma ciò non esclude che restino delle “zone d’ombra” o casi “misti” (ad es. società che prosegue) che dovranno necessariamente richiedere l’intervento interpretativo della giurisprudenza nei prossimi anni.


2. Modalità di computo del FIRR, a decorrere dal 1° gennaio 2026

 

L’altra novità rilevante dell’art. 13 dei nuovi AEC è l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2026, di nuove modalità di computo dell’indennità di fine rapporto, che andrà calcolata con scaglioni progressivi di provvigione e aliquote differenziate in base all’esclusiva o meno dell’agente. Segnatamente:

 

– agenti non in esclusiva: 4% sulle provvigioni fino a Euro 12.000 annui, del 2% tra Euro 12.000,01 ed Euro 18.000 e 1% per la quota eccedente gli Euro 18.000;

 

– agenti in esclusiva: 4% sulle provvigioni fino a Euro 24.000 annui, del 2% tra Euro 24.000,01 ed Euro 36.000 e 1% per la quota eccedente gli Euro 36.000.

 

La base di calcolo per il FIRR è stata ridefinita anche nell’art. 1 bis del nuovo accordo AEC (rubricato, “Definizione base di calcolo”) dove ora vengono formalmente comprese tutte le somme periodiche e continuative corrisposte all’agente, oltre alle provvigioni, ovviamente (es. premi, rimborsi forfettari, compensi accessori).

 

Conseguentemente, le società preponenti dovranno operare una valutazione circa gli eventuali adeguamenti dei modelli contrattuali e delle strategie di gestione della rete commerciale e, a tal fine, sarà utile svolgere simulazioni anticipate del nuovo FIRR per ogni agente, così da valutare l’impatto sui costi aziendali e sulla sostenibilità delle reti.

 

L’altra attenzione che andrà posta, per entrambe le parti, riguarderà la formulazione di clausole che definiscano in modo dettagliato le voci soggette a computo, integrandole (se del caso) con elenchi esemplificativi.

 

Il presente articolo non intende fornire un parere legale e, per l’effetto, non può essere considerato sostitutivo di una consulenza legale specifica.

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