Appalti pubblici: il pagamento diretto da parte della stazione appaltante

APPALTI PUBBLICI: IL PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE NEI CONFRONTI DEI SUBCONTRAENTI

Avv. Giulia Cavalli

Torniamo nuovamente a occuparci di appalti pubblici e, facendo seguito ai precedenti approfondimenti in materia di subappalto e subaffidamenti, analizziamo oggi l’undicesimo comma dell’art. 119 del D. Lgs. 36 2023, che disciplina uno strumento vantaggioso per la tutela degli interessi dei soggetti che fanno affari, in qualità di subappaltatori e/o subcontraenti, non direttamente con la PA ma con le imprese aggiudicatarie di un appalto pubblico.

 

Come ormai sappiamo, il nuovo codice dei contratti, uniformandosi anche alle varie pronunce della Corte di Giustizia UE, ha parzialmente rivisto i termini e i margini applicabili alla disciplina del subappalto all’interno degli appalti pubblici.

 

Vediamo allora insieme quali sono gli strumenti previsti dal legislatore e posti a tutela del credito di questi soggetti.

 

Sebbene, infatti, tra le imprese aggiudicatarie di una commessa pubblica e i suoi subcontraenti, in generale, non trovi diretta applicazione la normativa sugli appalti pubblici, esistono comunque, all’interno del predetto codice dei contratti, delle previsioni che possono venire in soccorso e tutelare la posizione dei subcontraenti a vario titolo coinvolti nella commessa.

 

In proposito, il predetto undicesimo comma dell’art. 119, in linea con la precedente versione della norma (art. 105 D. Lgs. 50 2016) prevede che sia direttamente la stazione appaltante, e non il soggetto aggiudicatario, a corrispondere ai subappaltatori e ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma due l’importo dovuto per le prestazioni eseguite:

 

a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;

c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

 

Precisiamo in proposito che la precedente versione della norma non parlava di “titolari di sub-contratti non costituenti subappalto” ma espressamente di cottimisti, prestatori di servizi e fornitori di beni o lavori; sembra quindi che la nuova versione sia stata resa più generica per ricomprendere diverse figure giuridiche e contrattuali che possono concludere subcontratti con l’impresa aggiudicataria.

 

In aggiunta a quanto sopra, ricordiamo, inoltre, che i tre requisiti sopra riportati sono da intendersi tra loro alternativi e non cumulativi come espressamente riconfermato dal MIT con il parere n. 3538 del 23 giugno 2025.

 

In tale parere viene, infatti, richiamato un esempio riportato dall’ANAC nel quale si chiariva che, anche nell’ipotesi in cui i subcontraenti che rivestono la qualifica di micro e piccole imprese manifestino la volontà di rinunciare al pagamento diretto da parte della stazione appaltante, nel caso in cui – successivamente – l’appaltatore sia inadempiente agli obblighi assunti nei confronti del subcontraente, resta comunque salva l’applicazione della previsione generale, con conseguente ripristino del pagamento diretto a cura della stazione appaltante in funzione della previsione dell’attuale punto b) dell’art. 119 comma 11.

 

Il presente articolo non intende fornire un parere legale e, per l’effetto, non può essere considerato sostitutivo di una consulenza legale specifica.

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