LA CUMULABILITÀ DEL CONTO TERMICO 3.0
Dott. Riccardo Mathis
Torniamo a parlare del Conto Termico 3.0, la nuova versione in vigore dal 25 dicembre 2025 di uno strumento efficace per sostenere interventi di efficientamento energetico e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Avendo già descritto la struttura generale della misura, è opportuno soffermarsi su un profilo pratico di non poca importanza: la cumulabilità dell’incentivo.
La cumulabilità riguarda la possibilità di beneficiare, per il medesimo intervento e per le medesime spese, di più agevolazioni pubbliche. Il principio di fondo è semplice: il cumulo è ammesso entro i limiti previsti dal decreto e dalle singole misure coinvolte, ma non può tradursi in un finanziamento superiore al costo effettivamente sostenuto, né violare eventuali divieti espressi.
Per le Pubbliche Amministrazioni la disciplina è tendenzialmente più favorevole. Il Conto Termico è cumulabile con altri incentivi in conto capitale, sia di natura statale sia non statale, relativi allo stesso investimento e agli stessi costi per interventi su edifici di proprietà pubblica e utilizzati dalla Pubblica Amministrazione stessa. Ciò significa, ad esempio, che interventi finanziati attraverso fondi PNRR (come la misura M7 I17) o fondi strutturali (come FESR) possono essere integrati con il Conto Termico, purché il cumulo non superi il 100% della spesa sostenuta. In termini pratici, se un intervento è coperto per l’80% da un fondo strutturale, il restante 20% può essere coperto dal Conto Termico, ma non oltre. L’incentivo è, inoltre, cumulabile con gli incentivi in conto esercizio per la condivisione dell’energia ai sensi del decreto sulle Comunità Energetiche (DM CACER), con alcune limitazioni: non è ammessa la cumulabilità per la potenza installata a copertura di quote d’obbligo e per gli impianti fotovoltaici già finanziati oltre il 40% del costo sostenuto nei casi specificamente individuati dal decreto. Un limite rilevante riguarda invece gli interventi su edifici di proprietà privata sui quali la Pubblica Amministrazione esercita un diritto di godimento: in tali casi il Conto Termico non è cumulabile con incentivi statali, ossia fondi erogati direttamente dall’Amministrazione centrale. In altre parole, la natura pubblica del soggetto richiedente non supera il vincolo legato alla proprietà dell’immobile.
Per gli Enti del Terzo Settore non economici la disciplina ricalca sostanzialmente quella prevista per le Pubbliche Amministrazioni. Il cumulo tra più agevolazioni è possibile quando le stesse siano riferibili al medesimo investimento e ai medesimi costi, entro il limite del 100% delle spese sostenute. Anche per tali soggetti il Conto Termico è cumulabile con incentivi per la condivisione dell’energia ai sensi del DM CACER, con le medesime esclusioni relative alle quote d’obbligo e agli impianti finanziati oltre determinate soglie. Resta, inoltre, il divieto di cumulabilità con incentivi statali per interventi su edifici di proprietà privata sui quali l’ente eserciti un diritto di godimento. Anche in questo caso l’ente deve dichiarare, in sede di richiesta, la presenza di ulteriori finanziamenti pubblici.
Diversa è la disciplina per ETS economici e imprese. Per tali soggetti il Conto Termico è cumulabile con altri aiuti non di origine statale, nei limiti delle intensità previste dal Titolo V del decreto, ma non è cumulabile con altri incentivi statali concessi per la medesima realizzazione. In questa prospettiva, il Conto Termico non può essere cumulato con misure statali quali Transizione 5.0 o con i Certificati Bianchi, in quanto incentivi di natura statale riferiti agli stessi costi ammissibili. È invece possibile la cumulabilità con incentivi per la condivisione dell’energia ai sensi del DM CACER, con le stesse limitazioni già richiamate.
Anche per i soggetti privati vale il principio generale: il cumulo è ammesso nei limiti previsti dalla normativa, ma non può riguardare incentivi statali concorrenti sulle medesime spese. La verifica preventiva della compatibilità tra misure diventa quindi un passaggio essenziale.
Un’ultima precisazione riguarda il ruolo del Soggetto Responsabile. Quando la richiesta è presentata da una ESCO, da una Comunità Energetica o da un gruppo di autoconsumo, i limiti di cumulabilità restano quelli previsti per il Soggetto Ammesso per conto del quale si opera. La disciplina del cumulo segue quindi il beneficiario sostanziale dell’intervento, non il soggetto che materialmente presenta l’istanza.
In sede di richiesta del Conto Termico, tutti i soggetti sono tenuti a dichiarare l’eventuale presenza di ulteriori finanziamenti pubblici riferiti ai medesimi interventi. Tale dichiarazione consente al GSE di verificare il rispetto delle regole di cumulabilità e rappresenta un passaggio essenziale per la corretta concessione dell’incentivo.
La cumulabilità nel Conto Termico 3.0 non è dunque un ostacolo, ma una regola da gestire con attenzione. Comprenderne i limiti consente di strutturare correttamente l’intervento e di beneficiare dell’incentivo in modo pienamente conforme alla disciplina vigente.
Il presente articolo non intende fornire un parere legale e, per l’effetto, non può essere considerato sostitutivo di una consulenza legale specifica.
