Contratto di agenzia – Nullità della clausola di recesso

CONTRATTO DI AGENZIA - NULLITÀ DELLA CLAUSOLA DI RECESSO

Avv. Silvia Borrini

Riprendiamo ad arricchire la pagina dedicata alla giurisprudenza della Corte di Cassazione commentando una recentissima pronuncia in tema di contratto di agenzia e, più nello specifico, riguardante la nullità della clausola che prevede la penale in caso di recesso, senza il rispetto del periodo di preavviso, prevista solo per una delle parti.

 

Introduzione – il fatto

 

La controversia nasce dalla richiesta della società attrice rivolta al Tribunale di Firenze per ottenere dal convenuto il pagamento della penale ritenuta dovuta stante l’inadempimento al contratto (formalmente) di collaborazione lavorativa a tempo indeterminato sottoscritto da soli due giorni.

 

Innanzitutto il Tribunale, prima, e la Corte di di Appello, poi, hanno riqualificato il rapporto di lavoro dipendente in contratto di agenzia e da lì, per l’effetto, hanno dato una interpretazione conforme ai principi e alle norme regolatrici di quel tipo di contratto.

La Corte di Appello di Firenze, rigettando il gravame proposto, ha infatti statuito che in applicazione dell’art. 1750 cod. civ., il recesso comunicato dopo due giorni dalla stipula del contratto senza che fosse -di fatto- stata svolta alcuna attività lavorativa, non poteva dar luogo ad alcuna penale.

 

Il contratto prevedeva solo per l’agente (e non anche per la preponente) una penale in caso di recesso che, nel caso di specie, secondo la Corte di secondo grado (avallando quanto sostenuto dal Tribunale), risultava inoltre eccessivamente onerosa sia per l’entità che per la durata (euro 100 al giorno per 30 giorni). Per l’effetto, l’esercizio del recesso da parte dell’agente risultava oltremodo gravoso, conseguentemente la Corte ha affermato che si trattava di un clausola nulla per frode alla legge, ai sensi dell’art. 1344 cod. civ., posto che comportava l’elusione della regola di parità insita nell’art. 1750 cod. civ.”.

 

La regola inderogabile di cui all’art. 1750 cod. civ.

 

La norma sopra indicata recita:

 

Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito.

Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente.

Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l’ultimo giorno del mese di calendario.

 

Dunque, se il contratto di agenzia è stipulato a tempo indeterminato, le parti possono recedere, in qualunque momento e senza che debba ricorrere una giusta causa dell’altra parte che possa legittimare il recesso (in conformità al principio che vieta che le parti possano obbligarsi contrattualmente senza limitazione), purché venga rispettato il termine di preavviso.

 

La regola imposta dall’art. 1750 comma 4 cod. civ. secondo cui i termini di preavviso devono essere gli stessi per le due parti del rapporto, è inderogabile ed esprime un precetto materiale che vieta pattuizioni che alterino la parità delle parti in materia di recesso.

Principio già sancito con l’ordinanza n. 22246/2021 della Corte di Cassazione e che, viene, ribadito con la pronuncia che oggi commentiamo.

 

La decisione della Corte

 

Approdato il fascicolo -e la relativa questione- in Corte di Cassazione, quest’ultima viene chiamata ad esprimersi circa la ritenuta violazione o falsa applicazione dell’art. 1750 cod. civ. per avere, la Corte di appello di Firenze, ritenuto nulla ai sensi dell’art. 1344 cod. civ. la clausola ex art. 10 comma C3 del contratto di agenzia intervenuto tra le parti: per parte ricorrente, poiché l’accordo prevedeva eguale termine di preavviso a carico delle parti in caso di scioglimento unilaterale del contratto e non prevedeva a carico di nessuna di esse una penale legata al solo esercizio del diritto di recesso anticipato, anche in presenza di una giusta causa, non vi era alcuna violazione. Infatti, la penale prevista andava a sostituire l’indennità di mancato preavviso predeterminando ex art. 1382 cod. civ. l’importo del ristoro dovuto dall’agente a causa del mancato adempimento della prestazione lavorativa durante tale periodo in (appunto) 100 euro giornaliere.

 

La Corte, tuttavia, rileva proprio che il fatto che la previsione contrattuale in oggetto predeterminava un vantaggio solo a beneficio del preponente, ai fini del recesso non può dirsi esistente la parità tra le parti richiesta dall’art. 1750 cod. civ..

 

Il principio, come sopra ricordato, è consolidato tanto che la Corte di Cassazione, nell’ordinanza che vi stiamo raccontando, richiama le più recenti pronunce e i principi di diritto che emergono dalle stesse. Tra questi: l’art. 1750, comma 4, cod. civ. esprime un precetto materiale che vieta pattuizioni che alterino la parità delle parti in materia di recesso, con la conseguenza che è nullo per frode a detto precetto il patto che contempli una clausola penale a carico del solo agente, in aggiunta all’obbligo di pagare l’indennità di mancato preavviso.

 

Per l’effetto e in conclusione: In tema di contratto di agenzia, l’art. 1750, comma 4, c.c., nel porre la regola inderogabile secondo cui i termini di preavviso devono essere gli stessi per le due parti del rapporto, esprime un precetto materiale che vieta pattuizioni che alterino la parità delle parti in materia di recesso, con la conseguenza che è nullo per frode alla legge (art. 1344 c.c.) il patto che contempli, in aggiunta all’obbligo di pagare l’indennità di mancato preavviso, una clausola penale che, in quanto eccessivamente onerosa, incida in maniera significativa sulla normale facoltà di recedere di una delle parti, limitandola fortemente.

 

 

Il presente articolo non intende fornire un parere legale e, per l’effetto, non può essere considerato sostitutivo di una consulenza legale specifica.

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