I NUOVI PARAMETRI FORENSI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
Avv. Giulia Cavalli
Sono ufficialmente entrati in vigore i nuovi parametri forensi introdotti con decreto del Ministero della Giustizia del 13 agosto 2022, n. 147, contenente il regolamento con la determinazione dei nuovi parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
Si tratta di un intervento a lungo atteso posto che l’art. 13 della Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” prevedrebbe l’aggiornamento del decreto ministeriale ogni due anni.
Il decreto n. 147/22 si compone (i) di una parte normativa, che enuncia i criteri generali che hanno guidato la determinazione dei compensi, e (ii) di una serie di tabelle che indicano, per (quasi) ogni tipo di procedimento, i valori medi a cui fare riferimento.
Fermo il principio della libera pattuizione dei compensi, il decreto mira a tutelare il cliente, assicurando uniformità territoriale, chiarezza e imparzialità nei casi in cui:
– il giudice liquidi le spese alla conclusione del giudizio,
– il compenso non è stato determinato tra avvocato e cliente in forma scritta,
– il compenso non è stato deciso consensualmente.
Il predetto decreto, sostanzialmente, si riporta quasi integralmente alle richieste che, in passato, erano state inoltrate dal Consiglio Nazionale Forense, preoccupandosi di correggere alcune inadeguatezze contenute nelle precedenti versioni, adeguando i valori – fermi al 2014 – all’aumento del costo della vita.
Di fatto, è previsto un aumento dei compensi pari a circa il 5%, valore destinato a crescere nel caso in cui le controversie vengano positivamente risolte in via stragiudiziale.
Sono poi introdotte anche alcune novità, tra cui si evidenzia:
a) il debutto dei compensi a tempo, già utilizzato nei paesi di common law, a livello internazionale e in linea con le tariffe di Tribunale e Corte UE, con cui viene introdotta una tariffa oraria che va da un minimo di Euro 200 a un massimo di Euro 500 per ciascuna ora o frazione di ora superiore ai 30 minuti;
b) riduzione dei margini di discrezionalità del giudice nella liquidazione dei compensi, con la cancellazione della locuzione “di regola” che sottolineava la non obbligatorietà nel rispetto dei parametri con conseguente pericolo di disparità di trattamento e applicazione non uniforme dei parametri;
c) L’introduzione di un’unica percentuale, di valore pari al 50% per regolare aumenti e diminuzioni dei valori medi parametrici, privando il giudice dell’eccessiva discrezionalità di cui godeva con la precedente versione;
d) incentivi per la soluzione conciliativa delle controversie in sede stragiudiziale statuendo che il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta. Di conseguenza, l’importo previsto per la fase decisionale viene aumentato di un quarto;
e) penalità sui compensi per liti temerarie, con cui si mira a colpire l’uso distorto dello strumento processuale riducendo del 75% il compenso dovuto quando le cause sono introdotte con mala fede o colpa grave;
f) nuove tabelle per le procedure concorsuali, precedentemente non previste;
g) rivisitazione delle tariffe per giudizi penali e amministrativi.
Vedremo, a questo punto, se le novità introdotte saranno davvero utili a rimediare alle carenze del precedente decreto.
Non è escluso che, come ci siamo abituati a vedere nelle serie Tv d’oltreoceano, appariranno delle clessidre sulle scrivanie.