Il “nuovo” procedimento di cognizione di primo grado alla luce della riforma del processo civile

IL “NUOVO” PROCEDIMENTO DI COGNIZIONE DI PRIMO GRADO ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

Avv. Francesca Pescatore

Il 17 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 243 il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 di attuazione della legge delega di riforma del processo civile (L. 26 novembre 2021, n. 206), recante delega al Governo volta (i) all’efficientamento del processo civile, (ii) alla revisione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e (iii) adozione di misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché nelle esecuzione forzate.

 

 

La c.d. Riforma Cartabia introduce, nel procedimento ordinario di cognizione numerose novità che, tra le varie, riguardano:

 

 

(i) la concentrazione della fase introduttiva e il ruolo della prima udienza, entro la quale la causa deve arrivare già definita nelle domande, eccezioni e prove e obbligo di stabilire il calendario del processo alla prima udienza;
(ii) tra la prima udienza e l’udienza di assunzione dei mezzi di prova deve decorrere il termine massimo di 90 giorni;
(iii) soppressione dell’udienza del giuramento del CTU;
(iv) l’udienza di precisazione delle conclusioni viene sostituita dallo scambio di note scritte;
(v) stabilizzazione delle innovazioni telematiche introdotte durante la pandemia da Covid-19, da estendersi anche al Giudice di Pace;
(vi) semplificazione della fase decisoria, con contestuale riduzione dei termini difensivi, da calcolarsi a ritroso dalla data finale della rimessione in decisione della causa.

 

Andiamo, dunque, ad analizzare alcune tra le più apprezzabili modifiche apportate, con particolare riferimento alle norme disciplinanti il giudizio di primo grado nel processo civile, la cui entrata in vigore è postergata al 30 giugno 2023.

 

Disposizioni generali:

 

– Modifica art. 7 c.p.c.: vengono devolute alla cognizione del Giudice di Pace le cause relative a beni mobili di valore non superiore a € 10.000 (prima erano € 5.000) e fino ad € 25.000,00 (prima erano € 20.000) per quelle relative alla circolazione di veicoli e natanti;
– Modifica art 37 c.p.c.: vengono eliminate le parole o dei giudici speciali e aggiunto il seguente secondo paragrafo “Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali è rilevato anche d’ufficio nel giudizio di primo grado. Nei giudizi di impugnazione può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l’attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito.
– Modifica dell’art. 118, comma II, c.p.c.: introduce una sanzione pecuniaria da € 500 a 3.000, da versarsi nella casse delle ammende, nel caso in cui una parte in causa rifiuti di eseguire un ordine di ispezione a persone o cose.

 

Prima udienza:

 

Come detto, la Riforma Cartabia si propone di concentrate la fase introduttiva ed elevare a momento centrale del procedimento la prima udienza di trattazione, con l’intento di semplificare il processo e di ridurne la durata.

 

La predetta scelta va poi a coinvolgere anche gli atti introduttivi e le norme relative al procedimento di cognizione ordinario:

 

– Modifica art 171 ter c.p.c.: la domanda deve essere proposta con atto di citazione e fissazione di udienza rispetto alla quale decorrono automaticamente i termini per il deposito delle memorie integrative;

 

– Modifica art. 183 c.p.c.: il testo dell’articolo è stato completamente riscritto dando facoltà al Giudice di:

         . interrogare liberamente le parti, ben potendo anche chiedere chiarimenti e/o tentare la conciliazione delle parti;

        . provvedere sulle richieste istruttorie, tenendo conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, 

          predisponendo il  calendario delle udienze successive, con indicazione degli incombenti da svolgersi;

        . fissazione dell’udienza per l’assunzione dei mezzi istruttori entro 90 giorni.

 

Atti introduttivi:

 

– modifica dell’art. 163 c.p.c.:

. inserito comma 3bis: “l’indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità. Dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento”;

. modificato comma 4: i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni devono essere esposte in modo chiaro e preciso;

. modificato comma 7: invito al convenuto di costituirsi nel termine di 70 giorni prima dell’udienza e viene aggiunto un nuovo avvertimento: che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

– modifica dell’art. 163 bis p.c.: va ad estendere il termine a comparire a 120 giorni prima dell’udienza di trattazione;
– modifica dell’art. 166 c.p.c.: il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi previsti dalla legge, almeno 70 giorni (non più 20) prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, tenendo conto del nuovo termine a comparire e della nuova struttura della fase introduttiva. Infatti, è previsto che lo scambio delle memorie integrative debba avvenire dopo la costituzione del convenuto ma sempre prima dell’udienza;

– modifica dell’art. 171 bis: decorso il termine ex 166, effettuata la regolarità del contradditorio, il Giudice indica alle parti le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alla condizione di procedibilità. Le predette questioni verranno trattate nelle memorie integrative ex art. 171 ter;
– modifica dell’art. 171 ter: disciplina le memorie integrative assegnando i seguenti termini: 1) almeno quaranta giorni prima dell’udienza di cui all’articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l’attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;2) almeno venti giorni prima dell’udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;

3) almeno dieci giorni prima dell’udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.

 

L’intento della Riforma Cartabia è senz’altro apprezzabile anche se, quando entrerà effettivamente in vigore, bisognerà vedere se sarà in grado di incidere nella direzione dell’economia processuale e della ragionevole durata processuale, nonché nel raggiungimento degli obiettivi che si è posta.