Il CD. Copyright Trolling

IL CD. COPYRIGHT TROLLING: ULTIME NOVITA’ IN MERITO

Avv. Martina Vancini

Il diritto d’autore protegge le opere dell’ingegno in ambito culturale e scientifico: è in questo panorama che si inserisce il cd. copyright trolling.

 

Si tratta di un fenomeno al confine tra la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e la pratica commerciale scorretta e consiste nell’acquisire i diritti su opere protette, tra cui fotografie e immagini, per poi consentirne la circolazione in rete. Coloro che utilizzano tali opere vengono così contattati, informati dell’esistenza di un copyright sulle stesse e invitati a pagare una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno.

 

È una pratica esistente anche nel mondo dei brevetti, denominata “patent troll”.

 

Sul punto è intervenuto dapprima il Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che, con il provvedimento n. 30304/2022, ha sottolineato che queste pratiche sono da considerarsi scorrette nella misura in cui hanno come unica finalità, o comunque come finalità prevalente, quella di ottenere il maggior numero di risarcimenti e non quella di proteggere l’opera in sé.

 

In seguito è intervenuta anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha stabilito che, ove la richiesta di risarcimento non miri a tutelare il diritto d’autore ma semplicemente ad arricchire quest’ultimo, allora non si può che parlare di abuso del diritto (Sent. C 597/2019 del 17 giugno 2021).

 

Si tratta quindi di una pratica al confine tra il lecito e l’illecito. Indici di illiceità sono l’eccessivo ammontare della somma richiesta e l’assenza, a fronte di detta richiesta, di qualsiasi prova circa la titolarità del diritto.

 

Dal punto di vista legale, le fotografie possono godere della tutela piena del diritto d’autore, ma è importante distinguere tra le fotografie “d’autore” e le fotografie “semplici”. Le prime godono di una protezione più ampia, mentre le seconde attribuiscono all’autore solo il diritto esclusivo di riproduzione e diffusione, a patto che rispettino quanto previsto dall’art. 90 della Legge n. 633/1941: devono cioè presentare l’indicazione del nome del fotografo (o, nel caso previsto dal primo capoverso dell’art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente), la data dell’anno di produzione della fotografia e il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.

 

Ne discende che qualora la foto non presenti le indicazioni soprariportate, la sua riproduzione da parte di soggetti terzi, seppur priva dell’autorizzazione dell’autore, non può considerarsi abusiva e nessun compenso è dovuto, salvo che non venga provata la malafede del riproduttore.  

 

Sulla questione è intervenuto di recente il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5365/2024, in seguito ad una causa promossa da una società proprietaria di un database fotografico corredato da tutte le informazioni prescritte dall’art. 90 della legge sul diritto d’autore. Dette informazioni risultavano essere però presenti esclusivamente nell’area privata del database e non anche sugli esemplari delle foto. Alcune di queste sono state così reperite sul web da altra società e infine utilizzate.

 

Secondo il Tribunale di Milano la presenza delle informazioni solo all’interno dell’area privata non era sufficiente: è onere del titolare dei diritti sulle fotografie adottare tutte le misure necessarie affinché le informazioni di cui alla legge sul diritto d’autore restino sempre associate alle fotografie, ad esempio attraverso l’utilizzo di un watermark.

 

Per tale ragione, la condotta della società che aveva raccolto le fotografie attraverso i principali motori di ricerca è stata ritenuta non censurabile.

 

Con questa pronuncia, si può dire di aver fatto un grosso passo avanti verso il declino del cd. copyright trolling.

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