Impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra: la conversione in legge del “Decreto Agricoltura”

IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI COLLOCATI A TERRA: LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO AGRICOLTURA”

Avv. Giulia Cavalli

Torniamo nuovamente a occuparci di fotovoltaico analizzando insieme quali modifiche normative sono state apportante dalla conversione del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, rinominato “Decreto Agricoltura” – di cui ci siamo già occupate in un precedente articolo nella Legge 12 luglio 2024, n. 101.

 

Sottolineiamo, in primo luogo, come l’impianto del primo comma dell’art. 5, contenente le disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo, non sia stato completamente stravolto: sono infatti stati confermati i limiti all’installazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra già disciplinati nella sua versione pre-conversione.

 

Per l’effetto, ribadiamo come sia possibile collocare moduli fotovoltaici a terra:

 

– in zone agricole, solo se si tratta di interventi di “revamping di impianti esistenti e senza incremento dell’area occupata superiore al 20%,

 

– in cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, con l’ulteriore precisazione che si intendono incluse anche le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati,

 

– nei siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali,

 

– nei siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali,

 

– nelle aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento,

 

-nelle aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

 

Ricordiamo, poi, come il decreto oggi convertito non intende escludere l’installazione degli impianti cosiddetti agrivoltaici che, per definizione, sono impianti fotovoltaici che adottano soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione e che, di conseguenza, devono essere collocati in modo tale da consentire la contestuale esecuzione sul terreno delle predette attività, circostanza impossibile nel momento in cui i moduli vengono collocati direttamente a terra.

 

Restano esclusi dalle predette limitazioni gli interventi che siano attuativi delle misure di investimento del PNRR, del PNC ovvero siano necessari per il conseguimento degli del predetto PNRR.

 

Le principali novità, tuttavia, riguardano la sostituzione del comma 2 e l’introduzione dei successivi commi 2 bis, 2 ter e 2 quater.

 

 Come avevamo anticipato, infatti, la formulazione del secondo comma, che ricordiamo prevedeva genericamente che alle procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del decreto si sarebbe continuato ad applicare la normativa previgente, aveva destato non poche perplessità proprio per la sua generica formulazione.

 

Ebbene, nella sua formulazione corrente prevede che le nuove previsioni introdotte dall’art. 5 primo comma non si applichino ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto:

 

– sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse, ovvero

 

– sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

 

Si è quindi sottolineata la necessità che tali procedure siano quanto meno finalizzate all’ottenimento di uno dei titoli necessari per la costruzione e l’esercizio degli impianti.

 

Il successivo comma 2 bis, poi, introduce ex novo la disciplina dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ovvero nelle zone in cui sono già installati impianti fotovoltaici della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di “revamping che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20 per cento.

 

In tali ipotesi la legge di conversione stabilisce che:

 

1. la durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie non possa essere inferiore a 6 anni, decorsi i quali si intendono rinnovati per un periodo di ulteriori 6;

 

2. alla seconda scadenza, salvo che le parti non si accordino diversamente, ciascuna parte può attivare la procedura o per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione almeno sei mesi prima della scadenza; la parte interpellata deve rispondere entro i successivi sessanta giorni. In mancanza di risposta o di accordo, il contratto si intende scaduto alla data di cessazione;

 

3. in mancanza di invio della prima comunicazione per l’attivazione della cosiddetta procedura, il contratto si intende rinnovato tacitamente alle medesime condizioni;

 

4. resta inteso che se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto il diritto di superficie senza determinazione di tempo, la durata si intende in ogni caso convenuta per un periodo di 6 anni.

 

Va sottolineato come le predette disposizioni si applicano anche ai contratti non ancora scaduti, fatta salva la facoltà di recesso da esercitare con le modalità previste dal punto 2. nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

 

Da ultimo, i nuovi commi 2 ter e 2 quater introducono una modifica all’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, inserendo il comma 423 bis a norma del quale le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di agrarietà previsto dal comma 423, primo periodo, determinano il reddito d’impresa nei modi ordinari. Tali disposizioni si applicano agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025.

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