Il nuovo codice degli appalti pubblici: i principi ispiratori

IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI: I PRINCIPI ISPIRATORI

Avv. Giulia Cavalli

Lo scorso 7 dicembre, in attuazione dell’articolo 1 della L. n. 78 del 21.06.22, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici” il Consiglio di Stato ha vagliato lo schema definitivo del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, poi approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri.

 

Se il testo verrà – effettivamente – confermato nella versione attualmente in circolazione, in base a quanto previsto dall’attuale versione dell’art. 229, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, con i relativi allegati, entrerà in vigore a partire dal 1° aprile 2023 e acquisterà efficacia a partire dal 1° luglio 2023.

 

A decorrere da tale data, il D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016, ossia il “vecchio” codice dei contratti pubblici, sarà abrogato.

Tuttavia, è precisato che continueranno ad applicarsi le “vecchie” regole per i seguenti procedimenti già in corso alla data in cui, a norma dell’art. 229 comma 2, il nuovo codice acquisterà efficacia:

 

a) quelli per i quali i bandi o gli avvisi di gara siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

 

b) quelli in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi;


c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione: i procedimenti in cui le convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;


d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato: le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

 

I principi ispiratori e le principali novità

 

In attesa del compimento degli ultimi passaggi legislativi e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo definitivo, vediamo insieme alcuni dei principi generali che hanno ispirato il nuovo testo e che sono stati riportati in undici diversi articoli inseriti in apertura al nuovo codice, tra i quali annoveriamo: (i) il principio di risultato, (ii) il principio della fiducia e (iii) il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale.

 

Articolo 1 – Principio di Risultato

 

Fungerà da criterio prioritario – tra l’altro – per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto.

 

L’obiettivo è il perseguimento del risultato dell’affidamento con tempestività, ottenendo il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza in attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea.

 

Articolo 2 – Principio della Fiducia

 

Viene inteso come principio di reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

 

L’obiettivo è favorire e valorizzare l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il predetto principio del risultato.

 

Articolo 9 – Principio della Conservazione dell’Equilibrio Contrattuale

 

Tra i diversi principi, l’introduzione esplicita del concetto di conservazione dell’equilibrio contrattuale risulta estremamente degna di attenzione.

 

Sebbene non rientri espressamente tra i criteri interpretativi e applicativi dell’intero codice, come invece vale per i primi tre articoli, è evidente che gli eventi straordinari e imprevedibili a cui abbiano assistito negli ultimi anni, dalla pandemia allo scoppio della guerra in Ucraina, ai conseguenti sconvolgimenti del mercato, abbiano ricoperto un ruolo considerevole nella scelta di introdurre in apertura del codice un concetto di tale portata.

 

La stessa relazione agli articoli, pubblicata contestualmente allo schema definitivo del codice, chiarisce che l’introduzione dell’art. 9, riconoscendo l’inadeguatezza della tutela residuale fornita dall’art. 1467 del Codice Civile, mira a disciplinare le sopravvenienze che possono verificarsi nel corso dell’esecuzione del contratto, alterandone l’equilibrio originario o facendo venir meno l’interesse del creditore alla prestazione, introducendo un rimedio “manutentivo del contratto, maggiormente conforme all’interesse dei contraenti” e, in particolare, dell’amministrazione stessa.

 

A tal proposito si prevede che, al sopravvenire di circostanze straordinarie e imprevedibili che esulino dalla normale alea connessa al contratto e all’ordinaria fluttuazione economica, in misura tale da alterare l’equilibrio contrattuale, la parte svantaggiata abbia diritto alla rinegoziazione, in buona fede, delle condizioni contrattuali.

 

Parlando espressamente di “parte svantaggiata” si vuole garantire tale possibilità tanto agli operatori economici che a qualsiasi altro soggetto interessato dallo squilibrio contrattuale sopravenuto, anche nel caso si tratti della parte pubblica.

 

L’obiettivo da perseguire in questo caso è il mero ripristino dell’originario equilibrio contrattuale, senza voler alterare la sostanza economica; pertanto, è espressamente previsto che il reperimento delle risorse debba in ogni caso avvenire nell’ambito del quadro economico e, dunque, nei limiti degli stanziamenti previsti.

 

Le stazioni appaltanti, pertanto, dovranno favorire l’inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell’avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulti particolarmente esposto a tali rischi (i) per la sua durata, (ii) per il contesto economico di riferimento o (iii) per altre circostanze.

 

Diretta applicazione di tale principio saranno, nell’attuale versione, i nuovi articoli 60 “Revisione Prezzi” e 120 “Modifica dei contratti in corso di esecuzione”.

 

Non ci resta, pertanto, che attendere la versione definitiva del nuovo codice.