Il pignoramento presso terzi: cosa è cambiato?

IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: COSA È CAMBIATO?

Avv. Francesca Pescatore

La Legge Delega n. 206/2021 (art. 1, comma 32), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 09.12.2021, ha apportato alcune novità riguardanti il pignoramento presso terzi, entrate in vigore dal 22.06.2022.

 

Sono stati, infatti, introdotti i seguenti due nuovi commi all’art 543 c.p.c.:

 

Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.

 

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”.

 

La principale modifica consiste, dunque, nel fatto che il creditore, entro la data di udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento presso terzi, deve notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero della procedura, premurandosi, successivamente di depositare l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione, a pena di inefficacia del pignoramento.

 

Per evitare di incappare nell’omissione di talune formalità che potrebbero rendere inefficacie il pignoramento, di seguito un breve recap sui termini e sugli adempimenti da tenere a mente:

 

– L’art. 543 c.p.c., co. 2, richiama il termine dilatorio del pignoramento, prevedendo un termine a comparire di 10 giorni che decorre tra il perfezionamento della notifica dell’atto di pignoramento e l’udienza fissata per la comparizione del debitore;
– Entro la data di udienza di comparizione, così come indicata nell’atto di pignoramento, il creditore deve notificare al debitore e al terzo/ai terzi l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con contestuale indicazione dell’RG della procedura. Con riferimento alla data di udienza, è importate che il creditore indichi una data per il debitore almeno 2/3 mesi prima rispetto al deposito dell’atto di pignoramento;
– La notificazione dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo può essere effettuata sia dall’Avvocato, ex 53/94 sia tramite Ufficiale Giudiziario;
– La prova della notificazione dell’avviso deve poi essere depositata nel fascicolo dell’esecuzione poiché, in caso contrario, l’omissione o l’assenza della notificazione determina l’inefficacia del pignoramento.
– Se la notifica è stata effettuata a mezzo PEC, è sufficiente allegare: come atto principale la nota di deposito mentre come allegati le ricevute di accettazione e consegna, senza l’attestazione di conformità in quanto non necessaria.
– Se, invece, la notifica è stata effettuata tramite Ufficiale Giudiziario, tornati in possesso dell’originale si dovrà allegare: come atto principale la nota di deposito mentre, invece, come allegati la scansione dell’originale di notifica con attestazione di conformità ex art. 16 undecies, comma 2 e comma 3 del DL 179/2012.;
– Il creditore non è tenuto a notificare a tutti i terzi, ma può limitare la notificazione solo a coloro i quali hanno effettuato una dichiarazione positiva.

 

La sopra citata Legge Delega ha poi apportato una modifica anche all’art 26 bis c.p.c., così modificandolo: Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall’articolo 413, quinto comma, per l’espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

 

Pertanto, nel caso in cui il debitore sia una P.A., la competenza territoriale non è più individuata nel luogo ove ha residenza, domicilio, dimora il terzo debitore, bensì ove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel distretto in cui il creditore ha la residenza, domicilio, dimora o sede.