Il Public Procurement Act UE

IL PUBLIC PROCUREMENT ACT UE: LA PROPOSTA DI RIFORMA DEGLI APPALTI PUBBLICI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Avv. Giulia Cavalli

Come forse avrete già avuto modo di sentire, lo scorso 09 settembre la Commissione Europea ha avanzato formalmente una proposta con cui si è ipotizzata la sostituzione delle Direttive emanate nel 2014, contenenti una serie di regole sugli appalti pubblici, le concessioni e gli appalti nei settori cd. speciali, con un unico e nuovo regolamento europeo.

 

Lo scopo principale sembra essere quello di semplificare, digitalizzare e rendere maggiormente efficienti gli acquisti pubblici, uniformando totalmente la disciplina tra i diversi stati, con il fine ultimo di rafforzare l’economia europea.

Si tratta, allo stato, di una semplice proposta legislativa che, per essere approvata, dovrà seguire il normale iter procedurale previsto per l’adozione di qualsiasi atto di provenienza sovranazionale.

 

La principale novità, se il testo passasse, risiederebbe certamente nella forma, non più una direttiva ma un unico regolamento appunto, che – in quanto tale – sarebbe direttamente applicabile senza bisogno di alcun atto interno di recepimento da parte dei singoli stati membri, che dovranno di conseguenza allineare le diverse normative nazionali.

 

Nel valutare la necessità di questo cambio di passo la Commissione Europea ha tenuto in considerazione gli elevati oneri amministrativi e l’incertezza giuridica che devono fronteggiare ogni giorno sia le amministrazioni sia le imprese, soprattutto PMI, nella gestione e partecipazione agli appalti pubblici, e che spingono le prime a scegliere le soluzioni meno rischiose e le seconde a non partecipare alle gare.

 

Gli obiettivi risultano quindi essere la semplificazione delle procedure di appalto e la facilitazione del raggiungimento degli obiettivi strategici, tra cui l’autonomia economica, la sostenibilità sociale ed ecologica, l’integrazione del mercato unico e l’innovazione, garantendo il miglior rapporto qualità-prezzo.

 

I principali aspetti di “novità” rispetto al passato potrebbero riguardare: 

 

1. lo sviluppo e l’implementazione di procedure di gara più semplici e flessibili, tra l’altro, riducendo il numero delle diverse possibili procedure di aggiudicazione;

 

2. l’ampliamento dello spazio dedicato alla consultazione del mercato nella fase di gara;


3. maggiore discrezionalità per le amministrazioni nella fase di affidamento;


4. la creazione di un cd. mercato digitale europeo degli appalti, così da superare la frammentazione degli attuali sistemi nazionali di eProcurement;


5. la facilitazione della partecipazione delle PMI, sulla base del principio per cui non si può richiedere a queste imprese di possedere requisiti economici, finanziari o di esperienza sproporzionati rispetto all’oggetto dell’appalto.


6. l’introduzione della cd. European Preference che prevede che, in determinate condizioni, potranno essere introdotti requisiti o restrizioni relativi all’origine degli operatori economici, dei beni, dei servizi e dei lavori, con la possibilità di limitare o respingere determinati operatori o offerte provenienti da paesi terzi;


7. la valorizzazione del cd. Green Procurement finalizzato a dare sempre più attenzione, tra l’altro, all’efficienza nell’uso delle risorse ed efficienza energetica; all’accessibilità e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate così da integrare anche in questo settore gli obiettivi ambientali, sociali, tecnologici e di sicurezza. 

 

La riforma, quindi, sembrerebbe voler spostare l’intero sistema degli appalti pubblici da un’impostazione prevalentemente procedurale verso un modello in cui l’appalto diventa anche strumento di competitività in ambito industriale, di politica sociale, di sicurezza economica europea, nell’innovazione e transizione verde. 

 

Restiamo quindi in attesa di capire se e come questa proposta verrà effettivamente implementata.

 

Il presente articolo non intende fornire un parere legale e, per l’effetto, non può essere considerato sostitutivo di una consulenza legale specifica.

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