PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Avv. Silvia Borrini
Commentiamo la modifica dell’art. 27 (rubricato “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”) del D. Lgs. 81/2008 ad opera del DL 19/2024 (conv. L. 56/2024) che ha introdotto la cd. “patente a crediti”, obbligatoria dal 1° ottobre 2024.
Le pagine delle maggiori testate di settore in questi giorni si occupano, in particolare, del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 132 del 18/09/2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20/09/2024) avente ad oggetto il “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”, misura istituita al fine di rafforzare il contrasto al lavoro sommerso e la vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Soggetti interessati e requisiti
Destinatari del provvedimento sono “i soggetti di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, vale a dire “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”. In altre parole, trattasi delle imprese (non necessariamente qualificabili come imprese edili) e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri e sono esclusi, per espressa previsione normativa, i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).
Per ottenere la patente a crediti occorre possedere i requisiti di cui all’art. 1 di cui al DM 132/2024, ossia:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D. Lgs. 81/2008;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
d) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D. Lgs. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, tant’è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione “nei casi previsti dalla normativa vigente”.
Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
In particolare, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R.) mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive.
Le modalità operative e tempistiche
Accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (https://servizi.ispettorato.gov.it/), attraverso SPID personale o CIE, è possibile per i soggetti interessati richiedere il rilascio della patente a crediti.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).
All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale. Come stabilito dall’art. 27, comma 2, del D. Lgs. 81/2008, e dal DM 132/2024, dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, concernente le ipotesi in cui lo stesso Ispettorato abbia già accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo, appunto, dal 1° ottobre 2024.
Revoca e sospensione della patente
Ai sensi dell’art. 27, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008 “la patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti (…), accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente (…)”. Inoltre, al riguardo il DM 132/2024 stabilisce che “nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio” la patente viene revocata con provvedimento adottato dall’Ispettorato Nazionale del lavoro sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente.
Ai sensi del nuovo art. 27, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008 “se nei cantieri (…) si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14”.
Crediti ulteriori
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di cento crediti secondo i criteri indicati dall’art. 5 del DM 132/2024.
La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui si darà notizia sul sito internet di questo Ispettorato, unitamente alle modalità operative da seguire. Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza “retroattiva”, stante l’espressa previsione contenuta all’art. 5, comma 5, del DM 132/2024 (“i crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda (…) se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito”). Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori saranno invece attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente.
Conclusione
Attesa l’estrema novità della regolamentazione della disciplina con il ricordato DM 132/2024, non si esclude che possano esserci, già nel breve periodo, aggiornamenti e integrazioni che possano rispondere anche ai casi pratici che, di certo, monitoreremo con attenzione.
