TORNIAMO A PARLARE DI CRISI DI IMPRESA: È ENTRATO IN VIGORE IL CODICE.
Avv. Silvia Borrini
Lo scorso venerdì, 15 luglio, è entrato in vigore il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (cd. CCII), dopo molteplici rinvii. Come abbiamo già avuto modo di ricordare, il CCII nasce con il D. Lgs. 14/2019 e al successivo D. Lgs. 147/2020, definito “correttivo”, mentre il testo che leggiamo oggi contiene i contribuiti di altri due provvedimenti, vale a dire il D.L. 36/2022 convertito con la L.79/2022 e il D. Lgs. 83/2022 tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva UE 2019/1023.
L’entrata in vigore originaria, inizialmente prevista per il 15/08/2020, è stata differita di quasi due anni in ragione, anche, dell’emergenza pandemica dovuta al diffondersi del virus Sars-Cov2, ma soprattutto della necessità di adeguare il CCII alle modifiche introdotte, in sede di attuazione, della predetta Direttiva Insolvency.
Il CCII si compone di complessivi 391 articoli, molti dei quali contenti bis-ter e seguenti, prova del fatto che l’intenzione (evidentemente al momento soddisfatta) era quella di creare un testo unitario e il più possibile completo. I primi 120 articoli contengono le novità principali: dalla composizione negoziata della crisi, concordato semplificato, etc. agli strumenti di regolazione della crisi.
Vengono, altresì, apportate anche modifiche al libro V del codice civile, tra cui si segnala quelle afferenti (i) agli assetti organizzativi dell’impresa e societari, (ii) alla responsabilità degli amministratori e di nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata, (iii) alle cause di scioglimento delle società per azioni, nonché alla disciplina dell’insolvenza delle società cooperative.
Le principali novità riguardano la disciplina della composizione negoziata per la soluzione della crisi dell’impresa e gli strumenti di segnalazione dei creditori qualificati; la nascita del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO); il venir meno, con l’esdebitazione, delle cause di ineleggibilità e decadenza collegate all’apertura della liquidazione giudiziale.
Il Regio Decreto n. 267/1942 (conosciuto come “legge fallimentare”) e la legge sul sovraindebitamento (i.e. L. 3/2012) restano applicabili ai ricorsi e alle domande pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (nonché alle procedure aperte a seguito della definizione di tali ricorsi e domande) sia alle procedure pendenti alla medesima data.
E’ evidente che, anche in ragione del contesto in cui ci troviamo, non è ragionevole ritenere il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale non subirà ulteriori modifiche/aggiustamenti (dalla legge delega del 2017, siamo arrivati al 2022 non con poche difficoltà e non poche integrazioni successive). Va detto, infatti, che da quanto è dato sapere, il Ministero della Giustizia pare stia valutando un secondo “decreto correttivo” che dovrebbe toccare talune disposizioni senza, tuttavia, impattare sull’impianto generale del Codice. Di conseguenza, alcune disposizioni del CCII potrebbero avere una vita davvero breve.
Stay tuned.