IL FAMILY ACT: COS’È E QUALI NOVITÀ PREVEDE?
Avv. Francesa Pescatore
La pandemia, si sa, ha provocato grandi cambiamenti nelle vite di ognuno di noi, talvolta comportando una radicale riorganizzazione delle priorità, con particolare riferimento al work life balance.
A parlare sono i dati, raccolti dal Ministero del Lavoro, che evidenziano una notevole crescita del numero di dimissioni dei dipendenti che ha colto di sorpresa oltre il 75% delle aziende italiane.
Le ragioni? La ricerca di condizioni economiche più favorevoli e l’aspirazione a un maggiore equilibrio tra vita privata e lavorativa.
Il dato più allarmante riguarda le fasce d’età maggiormente coinvolte da questo “cambio vita”, ossia i giovani tra i 26-35 anni, subito seguiti dalla fascia 36-45 anni.
Nell’attuale contesto di radicale modifica delle priorità personali, ove assume sempre più importanza la cura della sfera personale e familiare, si inserisce – e forse non a caso – la legge delega n. 32/2022, entrata in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27.04.2022 c.d. Family Act.
Con il Family Act il Governo si impegna all’emanazione di una serie di decreti legislativi, volti ad introdurre nuove misure per la conciliazione vita-lavoro, la tutela della genitorialità, il sostegno al lavoro femminile e l’agevolazione, per i giovani, nel raggiungimento dell’autonomia finanziaria.
Le misure, di seguito riportate e suddivise in aree tematiche, devono essere adottate dal Governo entro 24 mesi (ad eccezione delle previsioni dell’art 2, per il quale i mesi sono 12).
Art. 2: misure di sostegno all’educazione dei figli:
. garantire l’istruzione, il sostegno e il rafforzamento dei servizi socio-educativi per l’infanzia e adolescenza, al fine di assicurare pari opportunità e contestuali misure di contrasto alla povertà;
. prevedere contributi destinati a coprire, anche per l’intero, il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l’infanzia;
. prevedere contributi e misure di sostegno per le spese sostenute per i figli con disabilità, con patologie fisiche, psichiche invalidanti (comprendendo disturbi alimentari, disturbi specifici dell’apprendimento) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado;
. garantire misure di sostegno per le spese sostenute per i figli in relazione a viaggi di istruzione, iscrizione annuale o all’abbonamento ad associazioni sportive, frequenza di corsi di lingua straniera, teatro e musica;
. prevedere benefici fiscali aggiuntivi per le forme di welfare aziendale aventi ad oggetto misure di sostegno all’educazione e alla formazione dei figli, nonché alla tutela della loro salute.
Art. 3: genitorialità e congedi parentali:
. riformare i congedi parentali, estesi a tutte le categorie professionali, entro il compimento del quattordicesimo anno di età del figlio;
. introdurre la previsione di un permesso retribuito di durata inferiore a 5 ore nel corso dell’anno, per ciascun figlio, per lo svolgimento dei colloqui con gli insegnanti scolastici;
. prevedere un periodo, non inferiore a due mesi, di congedo parentale non cedibile all’altro genitore, con contestuale previsione di forme di premialità nel caso in cui vengano distribuito equamente tra i genitori;
. adottare misure che favoriscano l’estensione della disciplina dei congedi parentali anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti;
. prevedere permessi per prestazioni specialistiche volti alla tutela della maternità, da riconoscersi alle donne in gravidanza, al coniuge/convivente o ad un parente entro il secondo grado.
Art. 4: sostegni volti alla promozione dell’occupazione femminile:
. prevedere norme di agevolazione, anche contributiva, a favore delle imprese per le sostituzioni di maternità e per il rientro delle donne al lavoro, nonché della loro formazione;
. stanziare una quota del Fondo di garanzia per l’avvio delle nuove imprese femminili e al loro sostegno per i primi due anni;
. rafforzare le misure volte a incentivare il lavoro femminile nelle regioni del mezzogiorno;
. prevedere incentivi per favorire l’emersione del lavoro sommerso in ambito domestico, con particolare riferimento alla condizione delle lavoratrici del settore;
. introdurre sostegni alla formazione in materia finanziaria delle imprenditrici e alla digitalizzazione delle imprese.
Art. 4: armonizzazione dei tempi di vita-lavoro:
. adottare una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di assenza dal lavoro in caso di malattia dei figli;
. prevedere incentivi per i datori di lavoro che adottino modalità di lavoro flessibili, con facoltà per i lavoratori di chiedere il ripristino dell’originario regime contrattuale;
. rifinanziare il Fondo per il finanziamento di gravi contributi per incentivare la contrattazione di secondo livello, destinata alla conciliazione tra vita professionale e vita privata.
Art. 5: promozione e sostegni per autonomia finanziaria under 35:
. prevedere detrazioni fiscali per spese documentate dalle famiglie relativamente al contratto di locazione (abitativa) per figli maggiorenni iscritti all’università;
. introdurre agevolazioni per l’acquisto della prima casa in favore di giovani coppie aventi, ambedue, un’età non inferiore a 35 anni o da famiglie composte da un solo genitore con età inferiore a 35 anni;
. introdurre agevolazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione per le nuove professioni legate all’innovazione, digitalizzazione e autoimprenditoria in favore di giovani di età inferiore a 18 anni.
Le misure previste dal Family Act potrebbero effettivamente e, finalmente, riformare e migliorare una società che, dati alla mano, inizia ad andare stretta a molti giovani…Non ci resta che attendere.