Il nuovo Codice dei contratti pubblici e la clausola di revisione prezzi

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

Avv. Giulia Cavalli

Torniamo ancora una volta a parlare del nuovo Codice dei Contratti pubblici.

 

Con il consiglio dei ministri tenutosi lo scorso 28 marzo il Governo ha approvato con modifiche, in esame definitivo, il D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023, recante il nuovo codice dei contratti in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78.

 

Il testo definitivo è stato parzialmente rivisto rispetto allo schema definitivo vagliato dal Consiglio di Stato lo scorso 7 dicembre, tenendo conto dei pareri espressi dalla Conferenza unificata e dalle competenti Commissioni parlamentari.

 

Ricordando che nonostante la sua entrata in vigore lo scorso 1° aprile, acquisterà efficacia a partire dal 1° luglio 2023, diamo allora un primo sguardo alle modifiche più interessanti e attese.

 

In un nostro precedente articolo avevamo già posto l’attenzione sull’introduzione – tra i principi ispiratori e fondanti del nuovo Codice – del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale.

 

Ebbene, il nuovo articolo 60 introduce in maniera strutturale il tanto atteso meccanismo per la revisione dei prezzi, prevendendo – prima di tutto – che debbano essere obbligatoriamente inserite nei documenti iniziali di gara delle clausole di revisione dei prezzi che si attivano al “verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva”.

 

Vale la pena evidenziare come il testo nella sua versione precedente prevedesse anche l’ulteriore inciso, poi eliminato, “non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta”.

 

Sembra pertanto potersi ritenere che predette clausole potranno attivarsi ogni qual volta emergano condizioni oggettive che causino una variazione dei prezzi, a prescindere dal fatto che i fattori scatenanti siano o meno noti al momento della formulazione dell’offerta.

 

Si evidenzia, inoltre, che la revisione troverà applicazione ogni qual volta vi sia una variazione: (i) del costo dell’opera, (ii) della fornitura, (iii) del servizio, risolvendo definitivamente le problematiche emerse nel periodo previgente in cui la possibile e non scontata revisione dei prezzi era stata affidata alla decretazione d’urgenza che, tuttavia, prendeva unicamente in considerazione la variazione del costo delle materie prime e escludendo (inspiegabilmente) forniture e servizi.

 

Rispetto al previgente codice e a quanto disciplinato nei vari decreti emessi degli ultimi anni, inoltre, il meccanismo troverà applicazione per variazioni:

 

– sia in aumento che in diminuzione,

– superiori al 5% dell’importo complessivo, e

– opererà nella misura dell’80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

 

 

Per quanto attiene alla determinazione della variazione dei costi è stato scelto di utilizzare:

 

a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione,

b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie,

che verranno pubblicati unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell’informazione statistica ufficiale.

 

Resta aperta la possibilità di inserire eventuali ulteriori categorie di indici o specifiche tipologie merceologiche che verranno individuate e introdotte, sentito l’ISTAT, con provvedimento adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti.

 

Da ultimo, la norma dispone quali siano gli strumenti a disposizione delle stazioni appaltanti per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi:

 

a) le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento, sempre nel limite del 50 %;

b) le somme derivanti da ribassi d’asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

 

Non ci resta che attendere e verificare in concreto l’idoneità di questo strumento a far fronte alle situazioni concrete che si verificheranno in futuro, che si tratti di aumenti o, al contrario, di diminuzioni dei prezzi.