LA CORTE DI GIUSTIZIA UE CHIAMATA A PRONUNCIARSI IN TEMA DI RESPONSABILITA' DEL FORNITORE
Avv. Silvia Borrini
È al vaglio dell’Autorità giudiziaria Europea la questione relativa all’individuazione dei limiti di estensione al fornitore della responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso.
La questione giunge in Corte di Cassazione e attiene al caso di un consumatore che, coinvolto in un incidente automobilistico, cita in giudizio la società che distribuisce in Italia il modello di auto di sua proprietà e ne chiede la condanna al risarcimento dei danni subiti, lamentando il mancato funzionamento dell’air bag.
La società italiana si costituisce nel giudizio eccependo di essere il mero “fornitore”, indicando quale effettivo “produttore” dell’auto la società tedesca appartenente allo stesso gruppo, ma risulta soccombente sia in primo grado che all’esito del giudizio di gravame promosso.
Applicando un principio di diritto elaborato -in un caso simile- alcuni anni fa dalla Corte di Cassazione, la Corte d’appello di Bologna condanna la società “fornitrice” in ragione del fatto che nella denominazione sociale della società italiana è compreso lo stesso nome commerciale che caratterizza la società tedesca, effettiva “produttrice”. Infatti, la è pacifico che “il distributore o l’importatore rispondono del danno causato dal vizio costruttivo del prodotto, se abbiano un marchio o una ragione sociale coincidenti in tutto o in larga parte con quelli del produttore, e sotto tali segni distintivi abbiano commercializzato il prodotto” (cfr. Cassazione, ord. 29327/2017).
Propone ricorso avanti alla Cote di Cassazione la società italiana soccombente chiedendo che la Corte sottoponga all’esame -appunto- della Corte di Giustizia Ue l’interpretazione del principio sopra ricordato e consolidatosi nel panorama italiano rispetto al contenuto dell’articolo 3, comma 1, della direttiva 85/374/Cee, secondo cui “per «produttore» si deve intendere “il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso”.
La Corte di Cassazione, accogliendo l’istanza pregiudiziale, con l’ordinanza interlocutoria del 6/03/2023 n. 6568, ha formulato il seguente quesito: “Se sia conforme all’articolo 3, comma 1, direttiva 85/374/Cee – e, se non sia conforme, perché non lo sia – l’interpretazione che estenda la responsabilità del produttore al fornitore, anche se quest’ultimo non abbia materialmente apposto sul bene il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, soltanto perché il fornitore abbia una denominazione, un marchio o un altro segno distintivo in tutto o in parte coincidenti con quello del produttore”, rimettendo la questione alla Corte di giustizia, in base all’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
La questione è rilevante sotto il profilo teorico, ma soprattutto sotto il profilo pratico, anche perché la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata il 28 settembre 2022, volta a modificare la materia della responsabilità per danno da prodotti difettosi, pur aggiornando molte delle definizioni rilevanti e introducendo la nozione di «fabbricante», non affronta il profilo sollevato dalla Cassazione.
Restiamo in attesa, pertanto, della decisione della Corte di Giustizia UE.