Superbonus e Certificazioni SOA: le ultime novità

SUPERBONUS E CERTIFICAZIONI SOA: LE ULTIME NOVITÀ

Avv. Giulia Cavalli

Torniamo ancora una volta a parlare di Certificazioni SOA e Superbonus esaminando gli auspicati chiarimenti recentemente resi dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dall’Agenzia delle Entrate.


Ricordiamo brevemente, infatti, che il D.L. n. 21 del 21 marzo 2022, convertito nella L. n. 51 del 20 maggio 2022, ha introdotto un ulteriore adempimento ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del cosiddetto Decreto Rilancio prevedendo, all’art.10 bis, l’obbligo per le imprese, anche subappaltatrici, di dotarsi di certificazione SOA quando l’importo dei lavori da eseguire superi Euro 516.000.


La norma lascia, tuttavia, non pochi punti aperti in merito alla sua concreta e corretta applicazione.


Vediamo allora insieme i più recenti chiarimenti resi in merito:


Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la risposta al quesito n. 1/2023

 

Lo scorso mese di marzo la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28 febbraio 2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate ha risposto al quesito sottoposto dall’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (ANCE) che ha richiesto, per l’appunto, chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 10 bis del D.L. 21 marzo 2022 n. 21.


Il CSLP ha voluto precisare, in primo luogo, che l’introduzione di tale norma risponde all’esigenza di garantire che l’esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente venga affidata a imprese che possano dimostrare la propria competenza ed esperienza.


Ha specificato, altresì, che l’introduzione della norma anche per il settore privato che usufruisce dei bonus edilizi non ha lo scopo di replicare il meccanismo pensato per i lavori pubblici, ma bensì di garantire la professionalità, la moralità e la presenza reale dell’impresa sul mercato, al fine di garantire il possesso di una professionalità qualificata, ossia una coerenza tecnica fra la natura dei lavori trainanti o prevalenti da eseguire e quelli dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qualificazione.


Per tali ragioni, ai fini dell’individuazione della qualificazione SOA occorrente è possibile rifarsi a una linea di principio già espressa dall’ANAC secondo cui non è necessaria un’esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire.


I requisiti certificati tramite le SOA dovranno, pertanto, intendersi verificati con la semplice dimostrazione del possesso della certificazione stessa a prescindere dal riferimento alla categoria e classifica corrispondenti alla natura e all’importo dei lavori da eseguire.


Allo stesso modo non sarà necessario l’esatto possesso di un attestato nella classifica di importo che sarebbe stata richiesta se l’imprese avesse partecipato ad un appalto pubblico, ma può essere ritenuto sufficiente il possesso della prima classifica.


Riepilogando, è sufficiente essere in possesso:


– di una delle attestazioni SOA considerate idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi ed elencate nella risposta al quesito stesso (OG1, OG2, OG11, OS6, OS21, OS28) a prescindere dall’esatta corrispondenza tra la categoria e il tipo di lavori che dovranno essere effettivamente eseguiti,

– della prima classifica, non essendo necessario l’esatto possesso della qualifica corrispondente all’effettivo valore dei lavori da svolgere, come avviene invece per gli appalti pubblici.


La Circolare n. 10 del 10 aprile 2023 dell’Agenzia delle Entrate

 

Anche la circolare da poco pubblicata dall’AdE si propone di fare ulteriore chiarezza per quanto riguarda gli ambiti applicativi dell’art. 10 bis.


In primo luogo, chiarisce una volta per tutte la circostanza per cui, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio:


a) per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti stipulati prima di tale data, aventi data certa, non è richiesto il rispetto delle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 10 bis e questo anche per lavori eseguiti e/o conclusi successivamente al 1° luglio 2023;

 

b) per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022:

> per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 è possibile usufruire degli incentivi a prescindere dalle “condizioni SOA”,

> per le spese sostenute tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2023 è possibile usufruire degli incentivi qualora le imprese, entro il predetto 1° gennaio 2023, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione, condizione che deve già sussistere al momento della stipula del contratto,

> per le spese sostenute dal 1° luglio 2023 è possibile usufruire degli incentivi solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;


c) per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 è possibile usufruire degli incentivi:

> per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano già sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione,

> dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;


d) per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2023 è possibile fruire degli incentivi, per le spese agevolabili sostenute a decorrere da tale data, qualora le imprese abbiano acquisito, al momento della sottoscrizione del contratto, la certificazione SOA.

 

N.B. Si precisa che, per tutte le imprese che abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA, la detrazione relativa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023 è ammessa, anche qualora la predetta impresa non ottenga la certificazione SOA in esito alla richiesta.Da ultimo, l’importo di Euro 516.000 deve intendersi al netto dell’IVA e deve calcolarsi avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto.