PNRR e occupazione giovanile negli appalti pubblici: il requisito delle “assunzioni necessarie” 

PNRR E OCCUPAZIONE GIOVANILE NEGLI APPALTI PUBBLICI: IL REQUISITO DELLE “ASSUNZIONI NECESSARIE”

Avv. Giulia Cavalli

Il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modifiche dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, meglio conosciuto come Decreto Semplificazioni bis, tra le varie novità, ha introdotto l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di prevedere (i) nei bandi di gara, (ii) negli avvisi e (iii) negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento di requisiti necessari e/o premiali dell’offerta, orientati a promuovere:

– l’imprenditoria giovanile,
– l’inclusione lavorativa delle persone disabili,
– la parità di genere,
– l’assunzione di giovani (di età inferiore a 36 anni),
– l’assunzione di donne.

 

A tal fine, il quarto comma dell’art. 47 del Decreto Semplificazioni bis, ha precisato che l’operatore economico interessato a presentare l’offerta, non solo è tenuto  al rispetto degli obblighi di cui alla Legge  n. 68/1999, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, ma è altresì tenuto, pena l’esclusione dalla gara(si veda in merito la delibera ANAC n. 451/2022), ad assumere l’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile.

 

 

Ma più nel dettaglio: cosa s’intende per “assunzioni necessarie”?

 

 

Ci si domanda infatti se io, in qualità di operatore economico che partecipo a un bando finanziato in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC, mi devo obbligare quindi, a) ad assumere attivamente nuove risorse per l’esecuzione del contratto aggiudicato e delle relative attività connesse, oppure se b) devo unicamente assicurare che, solo nel caso in cui – durante il corso di esecuzione del contratto – avessi necessità di introdurre nuove risorse per assicurare la corretta e completa esecuzione del contratto aggiudicato, rispetterò i criteri di assunzione previsti dall’art. 47 comma 4.

 

 

Posta la rilevanza dell’argomento trattato, si è rivolta al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile un’amministrazione dello Stato, la quale ha richiesto espressamente cosa debba intendersi per “assunzioni necessarie”.

 

 

Con il Parere n. 1133 del 2022 il MIMS ha risposto – seppur molto sinteticamente – rinvenendo la chiave di lettura della norma al Paragrafo 5 delle “Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” approvate con D.M. 7 dicembre 2021.

 

 

Tale paragrafo prevede, infatti, che la quota del 30% dei neoassunti destinati a nuova occupazione giovanile e femminile, deve essere riferito unicamente alle assunzioni “necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali”.

 

 

Ebbene il MIMS – lungi dall’approfondire il significato della terminologia “assunzione necessaria” – nel riportarsi al tenore testuale della norma ha inteso darne un’interpretazione strettamente letterale.

 

 

Seguendo questa interpretazione, l’ANCI – tra gli altri – ha chiarito che non sussiste alcun vincolo per i datori di lavoro di assumere nuovo personale, con il 30% di giovani e donne, qualora le imprese avessero già in organico tutte le figure utili a portare a termine l’appalto.

 

 

Di conseguenza, solo nel caso in cui, effettivamente, l’operatore economico aggiudicatario del bando avesse necessità di ampliare le risorse stanziate per quel contratto o per le attività ad esso connesse, dovrà – allora – attenersi al rispetto delle quote percentuali previste.

 

Sottolineiamo, poi, come il predetto obbligo sia finalizzato a garantire una percentuale di incremento sia degli under 36 sia delle donne impiegate che, per l’effetto, dovrà quindi essere assicurata per entrambe le tipologie di soggetti.

 

 

Assunzioni necessarie e subappalto

 

 

Posto che l’obbligo di cui all’art. 47 comma 4 è introdotto a carico dell’operatore economico, le Linee Guida hanno tuttavia precisato che debba essere inteso come riferibile anche alle prestazioni eseguite tramite subappalto e avvalimento.

 

 

Ferma, infatti, la possibilità per la Stazione Appaltante di indicare le proprie preferenze sulle modalità di ripartizione delle eventuali assunzioni, le quote indicate, così come previste dall’art. 47 comma 4, sono calcolate sul totale delle assunzioni necessarie per l’esecuzione dell’appalto, restando irrilevante la concreta ripartizione tra appaltatore e subappaltatore.

 

 

Deroghe al requisito delle assunzioni necessarie

 

 

Accenniamo, da ultimo, all’introduzione al comma 7 del predetto art. 47 di due tipologie di deroga all’applicazione dei dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile.

 

 

Le Stazioni Appaltanti, infatti, possono – in presenza di specifiche ragioni espressamente motivate – derogare totalmente o parzialmente (introducendo una percentuale inferiore al 30%) alla predetta disciplina.

 

Si pensi, per esempio, agli affidamenti di modico valore, per brevi periodi di tempo o, con riferimento all’occupazione giovanile, a specifiche esigenze collegate alla mansione da svolgere, come una necessaria pregressa esperienza o specializzazione incompatibile con il criterio anagrafico, per cui di fatto, sarebbe impossibile conciliare le necessità proprie dello specifico appalto con i criteri introdotti dalla norma.

 

 

Non ci resta dunque che attendere e vedere se davvero le nuove norme introdotte saranno in grado di fornire il giusto stimolo promuovendo efficacemente l’inclusione e la parità di genere nell’attuale mercato del lavoro.