LE ULTIME NOVITÀ SULLA NOTIFICA DELL’AVVISO EX ART. 543, COMMA V, C.P.C.
Avv. Francesca Pescatore
La Legge Delega n. 206/2021 (art. 1, comma 32), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 09.12.2021, ha apportato alcune novità riguardanti il pignoramento presso terzi, entrate in vigore dal 22.06.2022 e di cui abbiamo trattato nel nostro precedente articolo.
In particolare, con la modifica dei due commi dell’art. 543 c.p.c., sono stati introdotti -per il creditore procedente- nuovi adempimenti (che appesantiscono ulteriormente il recupero credito).
Infatti, nel caso in cui il creditore procedente decidesse di iscrivere a ruolo il pignoramento presso terzi, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto, dovrà notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero della procedura. Effettuato il predetto adempimento dovrà, poi, premurarsi di depositare l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione, a pena di inefficacia del pignoramento. Nel caso in cui il pignoramento venisse eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produrrà solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso.
Viceversa, nel caso in cui il creditore procedente decidesse di non iscrivere a ruolo, la notifica dell’avviso non dovrà, chiaramente, essere effettuata e, pertanto, gli obblighi del debitore e del terzo cesseranno alla data di udienza indicata nell’atto di pignoramento.
La notifica dell’avviso
I nuovi commi dell’art. 543 c.p.c. lasciavano, tuttavia, spazio a dubbi interpretativi riguardanti le modalità di notifica dell’avviso: deve considerarsi competente solo l’Ufficio UNEP? Può notificare anche l’avvocato del creditore procedente?
Tali quesiti sono stati riscontrati dal Ministero della Giustizia con nota del 20.09.2022, con la quale veniva data una interpretazione restrittiva al tenore letterale ritenendo competente alla notifica dell’avviso al terzo e al debitore solo l’Ufficio UNEP, presso lo sportello esecuzioni.
In seguito alle lamentele levate da parte di numerose associazioni forensi e, non da ultimo, dal CNF stesso, il Ministero della Giustizia con la circolare del 12/12/2022 -indirizzata ai Presidenti delle Corti d’Appello, all’Ispettorato Generale e al CNF- ravvedendosi, ha dato una interpretazione più estensiva, autorizzando l’avvocato del creditore procedente alla notifica del predetto avviso avvalendosi delle varie modalità di notificazione consentite a legislazione vigente: a mezzo notifica in proprio ai sensi della L. 53/94, a mezzo PEC o a ministero del funzionario UNEP/Ufficiale giudiziario.
L’avvocato, come chiarito, può quindi provvedere alla notifica dell’avviso ai sensi della L. 53/94, ove gli indirizzi PEC del debitore e del terzo siano presenti nei pubblici elenchi, come disposto dall’art. 3 bis della normativa citata. Dovrà quindi allegare alla PEC l’avviso ex art. 543, comma V, c.p.c. e la relata di notifica (in formato .pdf e firmate digitalmente) nella quale non deve essere attestata nessuna conformità, trattandosi di duplicati informatici.
Effettuato il predetto adempimento, il legale del creditore procedente dovrà poi dare prova della notifica effettuata depositando nel fascicolo telematico dell’esecuzione: come atto principale una nota di deposito e come allegati l’avviso e le ricevute di accettazione e consegna in formato .eml o .msg.
Nel caso, invece, la notifica sia stata effettuata a mezzo UNEP, non appena tornato in possesso dell’originale di notifica il legale dovrà depositare nel fascicolo telematico dell’esecuzione: come atto principale una nota di deposito, come allegati la scansione dell’originale di notifica così come restituito dall’ufficiale giudiziario e la relativa attestazione di conformità.