RIFORMA CARTABIA: IL “NUOVO” GIUDIZIO DI APPELLO
Avv. Francesca Pescatore
Torniamo ad approfondire le novità introdotte dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”) che, si ricorda, entreranno in vigore dal 30 giugno 2023 e di cui abbiamo già trattato nel nostro precedente articolo, questa volta ponendo l’attenzione sul giudizio di appello.
Come già anticipato, ma giova ribadirlo, la Riforma Cartabia -nell’ambito del processo civile- si propone di modificare il processo civile, con particolare attenzione (i) all’efficientamento del processo civile, (ii) alla revisione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e (iii) all’adozione di misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e della famiglia, nonché nelle esecuzioni forzate.
Le novità:
In merito al giudizio di appello, vediamo dunque, quali sono le modifiche che si propone di attuare:
I termini per le impugnazioni: i termini, così come previsti ex art. 325 c.p.c., dovranno decorrere anche per il notificante, a far data dalla notifica della sentenza.
Gli atti introduttivi: le indicazioni di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c. dovranno essere esposte in modo chiaro, sintetico e specifico. In particolare, nel “nuovo” atto introduttivo il ricorrente dovrà:
1) fare specifica menzione del capo che intende impugnare,
2) esplicitare le censure proposte in merito alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado,
3) evidenziare le leggi che ritiene essere state violate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Introduzione del consigliere istruttore: la trattazione della causa in appello dovrà svolgersi avanti il consigliere istruttore, ossia il giudice designato dal presidente del collegio e deputato all’espletamento dell’intera fase sino alla decisione. Il consigliere istruttore potrà:
1) dichiarare la contumacia dell’appellato,
2) riunire gli appelli proposti contro la medesima sentenza,
3) esperire tentativi di conciliazione,
4) ammettere mezzi di prova e assumere i mezzi istruttori,
5) fissare udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., anche davanti al collegio.
Superare il filtro d’appello: il consigliere istruttore ha facoltà di dichiarare infondata l’impugnazione che non ha ragionevole possibilità di essere accolta, con sentenza motivata, previa discussione orale e, dunque, non più con ordinanza ex art. 348-ter c.p.c.
La provvisoria esecutività delle sentenze appellate: nel riformato art. 283 c.p.c. il Presidente del Collegio, fermi i poteri di sospensione immediata previsti dall’art. 351, comma 3, c.p.c. designa il consigliere istruttore e ordina la comparizione delle parti avanti a quest’ultimo. Il consigliere istruttore, assunte le informazioni utili se ritiene che l‘impugnazione non sia fondata può sospendere l’esecutività della sentenza, riferendolo al collegio. Viceversa, se ritiene che l’impugnazione sia fondata, dovrà provvedere alle richieste istruttorie e assumere le prove eventualmente ammesse.
Fase della decisione il giudice istruttore, espletate le attività di cui agli artt. 350 e 351 c.p.c., alternativamente dovrà:
1) fissare l’udienza di discussione orale avanti il collegio, dopo aver fatto precisare le conclusioni alle parti e assegnato il termine -ove necessario- per il deposito di note conclusionali, che deve essere antecedente alla data di udienza,
2) fissare avanti a sé l’udienza in cui la causa sarà posta in decisine, assegnando alle parti termini perentori, precedenti alla data di udienza, di 60 giorni per il deposito di note scritte contenti la precisazione delle conclusioni, di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 15 giorni per il deposito delle note di replica. Espletati tali adempimenti, riferirà al collegio per la decisione e la sentenza verrà depositata nei successivi 60 giorni.
Rimessione della causa in primo grado: si assiste ad una limitazione delle ipotesi di rimessione della causa in primo grado ai soli casi di violazione del contraddittorio con riformulazione degli artt. 353 e 354 c.p.c.
Correzione sentenze e ordinanze: su richiesta congiunta le parti possono richiedere la correzione della sentenza non appellata e delle ordinanze non revocabili ex art. 287 c.p.c., da depositarsi almeno 5 giorni prima dell’udienza fissata. Qualora solo una delle parti lo richiedesse, il giudice potrà invitare la parte resistente al deposito di note scritte, senza previamente fissare un’udienza.
Appare evidente, dunque, che -con riferimento al giudizio di appello- nonostante l’intento della Riforma Cartabia sia quello di imprimere un’accelerazione a predetta fase, il rischio concreto è che tali novità, viceversa, aggravino ulteriormente la durata del procedimento con particolare riferimento alla fase dell’udienza di discussione.
Non ci resta che attendere il 30 giugno 2023 per vedere se, quando entrerà effettivamente in vigore, sarà in grado di incidere nella direzione dell’economia processuale e della ragionevole durata processuale, nonché nel raggiungimento degli obiettivi che si è posta.