Il Subappalto nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici

IL SUBAPPALTO NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Avv. Giulia Cavalli

Dopo aver diffusamente trattato dell’introduzione di un sistema di principi ispiratori, della nuova clausola di revisione dei prezzi, dell’efficacia e auto-esecutività del nuovo codice, dell’anticipazione del prezzo e dell’avvalimento nel nuovo Codice dei Contratti, esaminiamo ora le novità introdotte dal D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023 all’istituto del subappalto.

 

La versione pre-riforma

 

Sottolineiamo, in primo luogo, come già nella sua versione pre-riforma, allora art. 105 del D. Lgs. 50/2016, avesse recepito le modifiche introdotte dall’art. 49 del D.L. n. 77/2021 convertito nella L. n. 108/2021 e dall’art. 10 della L. n. 238/2021, finalizzate a recepire gli indirizzi della Corte di Giustizia UE e i moniti della Commissione UE, procedendo, per l’effetto:

 

(i) alla soppressione dei limiti quantitativi alla quota di prestazioni subappaltabili,

(ii) all’eliminazione dell’obbligo, da parte del subappaltatore, di indicare una terna di nominativi di subappaltatori in fase di aggiudicazione e di offerta,

(iii) all’abrogazione del divieto, per l’affidatario del contratto, di subappaltare a soggetti che avessero partecipato alla procedura di gara.

 

Le novità

 

Veniamo quindi ad analizzare il nuovo articolo dedicato al subappalto, oggi rubricato all’art. 119 del nuovo codice.

 

Innanzitutto, si è optato per mantenere invariata: (i) la disciplina delle tutele economiche e normative dei lavoratori dipendenti dal subappaltatore e (ii) la responsabilità solidale dell’affidatario con il subappaltatore in merito agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, che è stata così coordinata con quanto previsto dal “principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore” (nuovo Art. 11 del Codice) in particolare rispetto all’applicazione, appunto, dei contratti collettivi nazionali e territoriali.

 

La principale novità del nuovo testo riguarda – invece – l’introduzione della possibilità di usufruire del c.d. subappalto a cascata, resosi necessario al fine di adeguare l’ordinamento italiano ai rilievi formulati, ancora una volta, dalla Corte di Giustizia e dalla Commissione UE, sfociati in una procedura di infrazione attualmente in corso.

 

Lo scopo della norma nella sua nuova versione è quello di evitare che sia limitato il ricorso al “subappalto di subappalto” in maniera astratta e a prescindere dalla possibilità di verificare le capacità dei subappaltatori. Eventuali limitazioni di volta in volta introdotte dovranno, pertanto, essere specifiche e motivate, nel rispetto dei principi di trasparenza e di tutela del mercato del lavoro.

 

Per l’effetto, è stato appositamente introdotto il nuovo comma 17 che prevede che siano le stazioni appaltanti, per ogni singolo appalto, a indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

 

Tali limitazioni potranno essere inserite esclusivamente in ragione di:

 

(i) specifiche caratteristiche dell’appalto,

(ii) dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare,

(iii) di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro,

(iiii) di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

 

L’ultima valutazione, tuttavia, non viene considerata quando a loro volta i subappaltatori dei subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

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